Bonus Stradivari – Agenzia Entrate, chiarimenti sul credito di imposta
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito sul credito di imposta collegato al contributo per l'acquisto di strumenti musicali, noto anche come Bonus Stradivari.
> Bonus Stradivari 2018 – come ottenere il contributo per strumenti musicali
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello di un contribuente sul Bonus Stradivari chiarisce il funzionamento del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi che viene concesso sotto forma di sconto sul prezzo di vendita agli studenti di musica e poi recuperato dai rivenditori e dai produttori attraverso un credito d’imposta.
Il Bonus Stradivari
La legge n. 208 del 2015 ha introdotto per l’anno 2016 a favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai conservatori di musica, agli istituti superiori musicali e alle istituzioni di formazione musicale, un contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA. Lo sconto viene praticato dal rivenditore o produttore, ai quali viene riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti.
Il bonus è stato prorogato anche per gli anni 2017 e 2018 e con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2016, del 14 marzo 2017 e del 19 marzo 2018 sono state disciplinate le modalità di attuazione del credito d'imposta, rispettivamente, per gli anni 2016, 2017 e 2018, prevedendo per l’accesso al credito la presentazione di un’apposita richiesta all’Agenzia da parte del rivenditore dello strumento musicale.
> Legge Stabilita' 2017 - via al bonus per strumenti musicali
Il quesito sul credito di imposta
Il quesito arriva da un contribuente che ha emesso nell’anno 2017 fatture di vendita per strumenti musicali nei confronti di clienti che hanno fruito del previsto bonus fiscale per l’acquisto e ha maturato un credito d’imposta pari all’importo dello sconto che ha applicato ai clienti.
Il contribuente precisa che tale credito d’imposta, da usare in compensazione, non ha trovato capienza nell’anno 2017 e, in considerazione del fatto che dall’anno 2017, a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 232 del 2016, ha adottato il regime contabile semplificato, applicando il principio di tassazione per cassa in luogo di quello per competenza, chiede ora delucidazioni circa la compilazione del quadro RG, rigo RG2, colonna 2, con particolare riferimento all’importo del credito d’imposta non utilizzato in compensazione.
Il dubbio è dovuto al fatto che l’istante ritiene che l’importo del credito d’imposta non utilizzato in compensazione non rientri tra i ricavi da riportare nella dichiarazione dell’anno d’imposta 2017.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nel suo chiarimento l'Agenzia ricorda che prima di concludere la vendita, i rivenditori e i produttori devono comunicare alle Entrate il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.
L'ammissione al credito d’imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo.
Ne consegue, chiarisce l'Agenzia, che l’importo del credito d’imposta maturato nell’anno 2017 ma non utilizzato, concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel rigo RG, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018.