Bonus ricerca – spese commissionario agevolabili solo se dirette
L'Agenzia delle Entrate spiega che, ai fini dell'accesso al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo effettuate su incarico di committenti non residenti, rilevano solo le spese per le attività svolte direttamente dal commissionario in laboratori o strutture situati in Italia.
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Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 83 del 26 marzo all'interpello presentato da una società che opera nel settore della distribuzione sul territorio nazionale di farmaci per uso umano, svolgendo anche attività di R&S, e che vorrebbe accedere al bonus ricerca in relazione all’attività condotta in Italia nell’ambito della sperimentazione clinica, sia in nome proprio che per conto della società madre di diritto statunitense.
La società madre committente, promotrice dell’attività di ricerca, ha infatti elaborato un protocollo di ricerca nel quale vengono definiti gli obiettivi e il disegno dello studio, mentre la fase di “sperimentazione clinica” è demandata ai singoli Paesi partecipanti, tra cui l’Italia, che la svolgono nell’ambito dei rispettivi territori nazionali sia direttamente che in convenzione con centri ed enti di ricerca.
Il quesito riguarda la possibilità di beneficiare dell’agevolazione, alla luce delle modifiche alla disciplina del credito di imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2017, che ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione del bonus R&S anche alle imprese residenti nel territorio dello stato che, come l’istante, svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti (attività di ricerca commissionata).
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Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
La risposta del Fisco si fonda a sua volta su un chiarimento della Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo economico, in base alla quale “ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo che siano svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato”, mentre sono escluse eventuali attività che il commissionario subappalti ad altri soggetti.
Qualora le attività di ricerca e sviluppo siano subappaltate dal soggetto commissionario ad altri soggetti, pur sempre residenti nel territorio dello Stato, l’eventuale diritto al credito d’imposta può infatti essere fatto valere direttamente dal soggetto che esegue le attività in subappalto.
Da ciò l'Agenzia conclude che per l’applicazione del credito d’imposta si debbano distinguere le attività che la società istante svolte direttamente in esecuzione del contratto concluso con la controllante estera da quelle che, a sua volta, commissiona con apposite convenzioni ai centri e agli enti di ricerca italiani.
Quanto al trattamento dei costi sostenuti dalla società per le attività direttamente svolte dal proprio personale, infine, la risposta delle Entrate ricorda che in via di principio possono considerarsi rilevanti ai fini del credito d’imposta solo le attività collegate in senso stretto alla soluzione delle incertezze scientifiche e tecnologiche oggetto del progetto di ricerca.
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