ZFU Sisma Centro Italia – chiarimenti su esonero contributivo
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in merito al trattamento fiscale dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a favore delle imprese localizzate nella ZFU Sisma Centro Italia.
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Il decreto-legge n. 50-2017 ha istituito la Zona Franca Urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra agosto 2016 e gennaio 2017 e ha previsto alcune agevolazioni in favore delle imprese con sede principale o unità locale all'interno della ZFU che hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25%.
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Nello specifico, le agevolazioni previste comprendono:
- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella Zona Franca, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100mila euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU,
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella Zona Franca nel limite di 300mila euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (tale esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU).
L'interpello sottoposto all'Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento fiscale dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Sulla base della risoluzione n. 36/E del 2015, il Fisco ricorda che le compensazioni effettuate a scomputo delle imposte dirette, dell’IRAP, dell’IMU e dei contributi previdenziali costituiscono una “modalità tecnica” finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziate, con l’effetto, ai fini fiscali, di una riduzione d’imposta.
E' facoltà del contribuente - nei limiti e alle condizioni specificate dalla relativa disciplina - scegliere come utilizzare il beneficio complessivamente spettante tra le diverse tipologie di agevolazione previste. Operata detta scelta, troverà applicazione la relativa disciplina generale, anche ai fini della determinazione del reddito complessivo del beneficiario, in assenza di ulteriori specifiche disposizioni che deroghino alla stessa.
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