Ecobonus + Sismabonus: vale la cessione del credito
Il Fisco chiarisce che le regole che si applicano alla cessione del credito per ecobonus e sismabonus valgono anche per la combinazione delle due detrazioni.
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Sulla cessione del credito per l’ecobonus e il sismabonus l’Agenzia delle entrate si era già espressa con la circolare 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018.
Circolari richiamate nella risposta al quesito posto al Fisco dai soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, che ha acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da detrazioni collegate a interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (la combinazione quindi di sismabonus ed ecobonus).
La cessione del credito per la combinazione di Ecobonus e Sismabonus
Nel rispondere alla domanda, l’Agenzia, come di consueto, ricostruisce la normativa e la prassi di riferimento.
Innanzitutto ricordando che, in relazione alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle “classiche” detrazioni note come ecobonus e sismabonus, una detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% (a seconda se gli interventi determinano il passaggio, rispettivamente, a una o due classi di rischio inferiori).
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Circa l’ambito applicativo della disciplina della cessione del credito corrispondente all’ecobonus e al sismabonus, l’Agenzia richiama appunto le due circolari e ricorda che tra le questioni affrontate nei due documenti vi è anche quella relativa alla cessione del credito a favore di sub-appaltatori che presentano un collegamento con l’intervento.
In particolare, è stato precisato che nel caso in cui “il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria sia a quella successiva”.
Alla luce di tali chiarimenti interpretativi, la cedibilità del credito è stata ammessa anche a favore di “soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)” e, comunque, di “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”: il collegamento, peraltro, può sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.
Il Fisco ritiene applicabile la stessa soluzione già ammessa per le due agevolazioni prese singolarmente. La combinazione di ecobonus e sismabonus, quindi, non esclude la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
> Agenzia Entrate: risposta n. 109/2019
Come funziona la cessione del credito
Parallelamente, il Fisco pubblica un provvedimento per disciplinare le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.
Oltre a ricapitolare i soggetti che possono cedere il credito, il documento riporta - tra le altre cose - gli adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione e le modalità di utilizzo del credito d’imposta in compensazione.