Vendite di beni a distanza: Agenzia Entrate, chiarimenti su comunicazioni IVA
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di invio dei dati commerciali dei fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme elettroniche, previsto dal decreto Crescita (dl n. 34-2019).
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E' fissata al 31 ottobre 2019 la scadenza per il primo invio delle comunicazioni relative alle vendite a distanza di beni importati o già presenti all’interno dell’Unione europea. I dati relativi all’ultimo trimestre del 2020, invece, andranno tramessi entro il 31 gennaio 2021.
Decreto crescita e comunicazione IVA marketplace
L'articolo 13 del decreto Crescita relativo alle vendite di determinati beni ha l’obiettivo di:
- facilitare le vendite, attraverso l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un marketplace, una piattaforma o un portale, che agevoli il contatto tra un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia stessa, e un acquirente, per dare luogo a una cessione di beni,
- favorire la compliance in materia di IVA per le vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche.
Scadenze
I soggetti che dovranno trasmettere, con cadenza trimestrale, determinati dati all’Agenzia delle Entrate per le annualità 2019-2020 sono gli operatori, residenti e non residenti nel territorio italiano, che gestiscono i marketplace virtuali.
La comunicazione può avvenire tramite degli intermediari abilitati o attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia saranno obbligati ad identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato e a comunicare all'Agenzia ogni tre mesi, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, una serie di dati:
- denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.
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Responsabilità invio dati
La mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza comporta che i soggetti passivi siano considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti.
Nello specifico:
- In caso di mancata trasmissione, i soggetti passivi non saranno considerati debitori d’imposta se dimostrano che essa è stata assolta dal fornitore;
- in caso di trasmissione incompleta, i soggetti passivi non saranno considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
In ogni caso, è necessario conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza, che dovrà essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.
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