Agenzia entrate: crediti d’imposta in compensazione e modelli F24
Con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in tema di modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
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Secondo la risoluzione, le compensazioni per importi superiori a 5mila euro annui riguardanti imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP e IVA, saranno soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Inoltre, il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
Decreto fiscale 2020: novità per crediti in compensazione
Il decreto fiscale collegato alla Manovra 2020 ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione. Nello specifico:
- si estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5mila euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito - in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
- si amplia il ventaglio delle compensazioni di crediti d’imposta, effettuate presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del documento anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Le nuove disposizioni saranno applicate ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, si escludono quindi i crediti maturati in relazione al 2018. Diversa è la situazione per i crediti IVA, per i quali l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.
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Presentazione modello F24 per via telematica
I contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate appartenenti alle categorie:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- sostituti d’imposta.
È importante sapere che il modello F24 può essere presentato tramite portale ad hoc direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi F24 web o F24 online, avvalendosi di un intermediario abilitato.
Non sarà obbligato utilizzare questo meccanismo qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto dello stesso credito dal debito d’imposta pagato nello stesso documento.
D’altra parte, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente per via telematica.
Nella tabella allegata alla risoluzione sono indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del tetto di 5mila euro.
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