Orfani di femminicidio, ecco gli aiuti per studio e lavoro
Approda in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che fissa i criteri per l'erogazione dei fondi a sostegno degli orfani a causa di crimini domestici e di reati di genere e delle famiglie affidatarie.
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Si tratta di un decreto del ministro dell’Economia, di concerto con i ministri dell’Istruzione, dell’Interno, del Lavoro e della Salute, che entrerà in vigore il prossimo 16 luglio. Il testo detta disposizioni circa l'erogazione di misure di sostegno agli orfani per crimini domestici e di genere e alle famiglie affidatarie di tali orfani se minorenni.
Gli orfani beneficiari diretti sono minorenni, o maggiorenni purché di età non superiore a trent'anni ed economicamente non autosufficienti.
Nello specifico sono interessati dal provvedimento:
- gli orfani di crimine domestico ossia omicidio commesso dal coniuge della vittima (anche legalmente separato o divorziato) o contraente di unione civile (anche se cessata) o stabile convivente legato da relazione affettiva (anche se in passato) dove stabile convivenza si intende quella della quale sia stata fatta dichiarazione anagrafica,
- gli orfani di madre vittima di omicidio a seguito di stalking;
- gli orfani di madre vittima di omicidio a seguito di violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo.
Le misure di cui gli orfani beneficiano comprendono:
- borse di studio;
- frequenza (gratuita o semi-gratuita) di convitti, educandati o istituzioni educative in generale;
- spese mediche e assistenziali;
- orientamento e formazione professionale;
- sostegno ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
Le risorse, sia per gli orfani che per le famiglie affidatarie, attingono al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici".
Orfani di femminidio: come vengono distribuite le risorse?
Diritto allo studio
In base a questa norma, gli orfani potranno fruire di borse di studio e della gratuità (totale o parziale) della frequenza presso convitti, educandati o altre istituzioni educative. Per questa finalità si prevede lo stanziamento di 2 milioni per il 2017, 4 milioni per il 2018, quasi 6 milioni per il 2019, 3,5 milioni nel 2020, 2 milioni nel 2021 e 1,5 milioni dal 2022.
Detti benefici sono rivolti agli studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli Istituti tecnici superiori (ITS).
Si prevede che ai minori sia riservata almeno una quota del 70% delle risorse disponibili, mentre la quota restante sarà destinata ai soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Le risorse non impegnate per una delle due tipologie di benefici, borse di studio o frequenza istituti di formazione, sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra tipologia, fermo restando che le economie di spesa risultanti dopo la ripartizione vengono riassegnate per esigenze legate agli altri Capi del regolamento.
I fondi decorrono dalla data dell'evento delittuoso, fermo restando che il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base di alcuni criteri: gli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto, il decreto che dispone il giudizio, la sentenza anche non passata in giudicato, il decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il procedimento per accedere alle risorse prevede la presentazione dell'istanza di accesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di residenza dell'orfano che provvede ad inoltrarla al Commissario. Per i soggetti minorenni, l'istanza è avanzata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (se non dichiarato decaduto), dal tutore o da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare. Per gli studenti degli istituti di grado primario e secondario, occorre autocertificare la frequenza degli studi, mentre per gli studenti universitari occorre aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo.
Orientamento, formazione, inserimento lavorativo
Altre risorse, 2 milioni nel 2020 e un milione dal 2021, vengono assegnate alle Regioni e alle Province autonome per iniziative di orientamento e formazione.
Vengono inoltre fissati i criteri per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, con sgravi per il datore di lavoro fino al 50% dei contributi dovuti per un massimo di 36 mesi. Lo stanziamento è di 500mila euro nel 2020 che sale a un milione nel 2021 e a 1,5 milioni dal 2022.
Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale provvede all'inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.
Spese mediche
É previsto, inoltre, il ristoro di alcune spese mediche e di assistenzia materiale e psicologica, sostenute dagli orfani. Lo stanziamento ammonta a 500mila euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Le domande di rimborso possono concernere le spese documentate relative a: visita generale (prima visita); visita psichiatrica/neuropsichiatrica di controllo; colloquio psicologico clinico; somministrazione di test proiettivi e della personalità; psicoterapia individuale; psicoterapia di gruppo; terapia farmacologica; prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari; valutazione diagnostica multidisciplinare; interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana; interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale sociale e lavorativa.
Famiglie affidatarie
C’è poi il capitolo dedicato al sostegno e all’aiuto economico delle famiglie affidatarie, incluse quelle parentali, degli orfani di crimini domestici e di genere che siano minorenni. Al raggiungimento della maggiore età da parte dell'orfano affidato, il beneficio cessa.
Sono previsti 300 euro mensili per ogni minore affidato, o in misura proporzionale agli stanziamenti disponibili, con una stima di 6 milioni relativa al 2019 e di 8 milioni dal 2020.
Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti ai beneficiari minorenni ad una duplice condizione: che la famiglia sia riconosciuta affidataria, ai sensi della normativa vigente in materia di affidamento; che l'orfano sia ancora minorenne alla data del 1° gennaio 2020.
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