Bonus Pos: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul credito d'imposta
Le principali novità e le risposte alle domande più frequenti sui requisiti di accesso e di esclusione relativi al bonus Pos, il credito d'imposta sulle commissioni dovute dai professionisti in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.
> Pagamenti elettronici: operativi da oggi bonus Pos e limite contanti
Bonus Pos: come funziona il credito d'imposta?
Con l'ultimo decreto fiscale (D.L. 124/2019) è stato introdotto il bonus Pos, un credito d'imposta del 30% sulle commissioni applicate dalle banche o da altri operatori finanziari, che lo Stato s’impegna a restituire ai professionisti sotto forma di credito d’imposta, ma solo in regime di compensazione.
Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2010, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo (in questo caso del 2021 per il 2020) e non va a cumularsi al reddito stesso e di conseguenza non inciderà sulle tasse relative e dell’IRAP.
Inoltre, è concessa ai contribuenti la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione con il Fisco, godendo della riduzione delle sanzioni, anche nel caso di mancati pagamenti dei tributi locali come Tasi, Tari e Imu.
Dunque, professionisti e imprese sarebbero obbligati ad accettare i pagamenti con moneta elettronica per potere accedere a questo nuovo credito d’imposta. Tuttavia, ciò che manca sono le sanzioni nei confronti di chi non si adeguerà.
Per ottenere il credito occorre inviare una comunicazione, utilizzando il software predisposto dalla Agenzia delle Entrate, in cui devono essere evidenziati sia il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento sia gli importi delle commissioni e dei costi fissi periodici addebitati dagli operatori finanziari che mettono a disposizione il Pos.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 20 del mese successivo e il credito, maturato con cadenza mensile, può essere utilizzato a decorrere dal mese successivo.
> Decreto Agosto: sparisce bonus POS, anticipato piano cashless
Commissioni sui pagamenti elettronici: ok all’invio cumulativo
Con la risposta n. 503 del 27 ottobre 2020 arriva un importante chiarimento per gli operatori finanziari che trasmettono i dati per il controllo del credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici.
In considerazione delle difficoltà tecnico operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati richiesti, è possibile effettuare una unica trasmissione relativa ai dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 entro il prossimo 20 novembre mediante invio cumulativo con i dati del mese di ottobre 2020, sanando in tal modo l’omissione attuata nei mesi precedenti.
La richiesta di chiarimenti arriva dalla succursale italiana di una società avente sede all’estero che opera in Italia offrendo servizi e sistemi connessi alle modalità di pagamento tramite carte di credito, di debito o prepagate. L'istante è un soggetto obbligato a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate – entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento – le informazioni necessarie a controllare la spettanza del bonus Pos.
Considerando che, per il primo mese di applicazione della normativa di riferimento, l’istante "si trova costretta ad un adempimento tardivo con un ritardo non superiore ai novanta giorni" la stessa società chiede quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale ritardo nella trasmissione dei dati.
Per rispondere all'impresa, l’Agenzia delle Entrate prende in esame:
- la normativa dettata dall’articolo 22 del Dl n. 124/2019, il provvedimento della Banca d'Italia attraverso il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento comunicano agli esercenti attività d'impresa, arte e professione le informazioni utili a determinare il credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate nel mese di riferimento;
- il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020, con cui sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni mensili trasmesse telematicamente all'Agenzia stessa dagli operatori dei sistemi di pagamento.
Nel caso preso in esame, dunque, l'omissione descritta dall'azienda può essere sanata entro il 20 novembre 2020 tramite l'invio cumulativo con i dati relativi al mese di ottobre 2020.
> Agenzia delle Entrate, risposta n. 503 del 27 ottobre 2020
Come accedere al tax credit commissioni tracciabili
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020 è stato istituito il codice tributo "6916", denominato "Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".
Infine, il documento di prassi ricorda che, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.
> Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020