Decreto Antifrodi: i chiarimenti del Fisco su visto di conformità e asseverazioni per bonus edilizi
A distanza di qualche giorno dalle ultime FAQ sul tema, l’Agenzia delle entrate torna ad occuparsi del decreto Antifrodi, facendo il punto sui nuovi obblighi in materia di visto di conformità e asseverazione sulla congruità delle spese, sia per il superbonus sia per gli altri bonus edilizi.
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Con la pubblicazione della Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l’Agenzia ha redatto infatti delle vere e proprie linee guida di oltre 18 pagine, nelle quali sono forniti ulteriori chiarimenti sull’applicazione del decreto Antifrodi, sia per i contribuenti sia per gli operatori.
Il visto di conformità e l’asseverazione per il superbonus
Per quanto riguarda il 110%, la Circolare 16/E - 2021 chiarisce anzitutto che il decreto “ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui l’agevolazione sia fruita dal beneficiario sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi".
Tale obbligo - aggiunge però il Fisco - "è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730)”.
Sotto il profilo temporale, inoltre, la Circolare spiega che quello di apposizione del visto di conformità trova applicazione:
- Per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa), con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n. 157/2021).
- Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (cui si applica il criterio di competenza) con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.
Discorso un po' diverso invece per gli obblighi in materia di asseverazione della congruità delle spese. L’Agenzia infatti precisa che il decreto Antifrodi “ha previsto l’adozione di un decreto del ministro della Transizione Ecologica per l’individuazione dei valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute”. Nelle more dell’adozione di tale decreto, però, il Fisco precisa che intanto per l’asseverazione occorre fare riferimento:
- Al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus;
- Al criterio residuale individuato dall’articolo 119, comma 13-bis, del decreto “Rilancio”, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, per quanto riguarda invece gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus.
Superbonus: i chiarimenti del Fisco
Le novità su asseverazione e visto di conformità per gli altri bonus edilizi
Per tutti gli altri bonus diversi dal superbonus, la nuova attestazione è necessaria invece solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. Anche in questo caso la data spartiacque sull’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia a partire dal 12 novembre 2021.
Inoltre, come già spiegato nelle FAQ pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione (attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario), o per lo sconto in fattura (mediante la relativa annotazione) anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.
I controlli del decreto Antifrodi
Infine la Circolare 16/E del 29 novembre 2021 si sofferma sui controlli previsti dal decreto nel caso di specifici profili di rischio, che possono essere sia a monte, sia a valle.
In particolare tra quelli preventivi, il decreto prevede che entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia possa sospendere (per non più di 30 giorni) gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza - chiarisce però il Fisco - il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (e cioè al massimo di 30 giorni).
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