Dl Semplificazioni fiscali: le novità sulla cessione dei crediti
La legge di conversione del DL 73-2022 sblocca il mercato della cessione dei crediti edilizi, permettendo alle banche di cedere anche i crediti comunicati al Fisco prima della data del 1° maggio 2022. Novità in arrivo anche per alcuni tax credit relativi all'acquisto di energia e gas.
Cosa prevede il Decreto Semplificazioni fiscali?
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 19 agosto della Legge n. 122-2022, conversione del decreto Semplificazioni, si conclude formalmente l’ennesima azione di limatura del meccanismo della cessione dei crediti edilizi, oggetto di numerose modifiche nel corso dei mesi passati.
L'articolo 40-quater del DL Semplificazioni fiscali, infatti, abroga il comma 3 dell’articolo 57 del Decreto “Aiuti” (DL 50-2022) che permetteva alle banche di cedere ai propri correntisti (diversi dai consumatori o utenti) solo i crediti comunicati all’Agenzia delle Entrate da maggio 2022 in poi. In tal modo il DL 73-2022 “sana” una situazione che stava creando innumerevoli problemi sia a imprese e famiglie, che agli stessi istituti bancari.
Oltre ad agire sul meccanismo della cessione dei crediti edilizi, l’articolo 40-quater del DL 73-2022 interviene anche sulla fruizione di alcuni crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, eliminando l’obbligo del rispetto del regime “de minimis”.
Lo sblocco della cessione dei crediti edilizi
Per quanto concerne i crediti fiscali legati ai bonus edilizi, come già accennato l’articolo 40-quater del DL 73-2022 abroga il comma 3, dell’articolo 57 del DL 50-2022, ampliando la platea dei crediti che le banche possono cedere ai propri correntisti.
Con la soppressione di questo comma del DL 50-2022, infatti, il DL Semplificazioni fiscali riconosce alle banche la facoltà di potersi avvalere della nuova normativa facilitata di cessione del credito anche per le cessioni comunicate prima del 1° maggio 2022.
Per capire la portata della norma, bisogna tenere conto che nei mesi scorsi - al fine di limitare le frodi sui bonus edilizi - il governo aveva predisposto uno stretto giro di vite sul meccanismo di cessione dei crediti edilizi. Dopo varie limature - volte ad evitare la paralisi completa del mercato dei crediti - l’assetto del meccanismo di cessione dei crediti è stato per un po' quello previsto dal DL 50-2022 che permetteva alle banche (ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia) di cedere i crediti a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, senza facoltà di ulteriore cessione. In tal modo, il DL Aiuti ha permesso alle banche di cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti (con la sola eccezione dei consumatori).
Il comma 3, dell’articolo 57 del DL 50-2022 limitava, però, tale possibilità alle sole comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Il DL 73-2022 è dunque intervenuto su tale “falla”, eliminando la data spartiacque del 1° maggio 2022 e ampliando la possibilità di cedere anche i crediti comunicati al Fisco prima di maggio.
Le novità sui crediti d’imposta per l'acquisto di gas e energia
Oltre a mettere mano al meccanismo della cessione dei crediti edilizi, l’articolo 40-quater del DL 73-2022 interviene anche su alcuni tax credit volti a sostenere l'acquisto di energia elettrica e gas naturale da parte delle imprese.
L’art. 40-quater sopprime infatti l’obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d. de minimis), facendo pertanto venire meno la soglia massima di 200 mila euro prevista per il riconoscimento alle imprese dei vari crediti d’imposta accumulati.
Più nello specifico, le novità introdotte dal DL Semplificazioni fiscali interessano i seguenti crediti d’imposta previsti nei mesi passati e potenziati dal DL 50-2022:
- il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale concesso alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, la cui spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile (consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022) è stata elevata dal 20% al 25% dal DL 50-2022;
- il credito d'imposta, riconosciuto dal DL 17-2022 e poi elevato dai DL 21-2022 e DL 50-2022, che sostiene l’acquisto del gas naturale (consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore);
- il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica) per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, le cui percentuali erano state elevate dal 12% al 15% grazie al DL 50-2022.
Tutti e tre questi tax credit erano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis ovvero al di sotto di un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime.
Il DL 73-2022 interviene su tale aspetto, facendo venire meno la soglia massima di 200 mila euro.
Consulta la Legge di conversione (L. 122-2022) del DL Semplificazioni e il testo coordinato del DL 73-2022
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