Polizze catastrofali obbligatorie, cosa prevede il nuovo regolamento

Foto di Kindel Media da PexelsIn arrivo il regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. Ecco le anticipazioni sui contenuti del provvedimento, dai premi, passando per i limiti di indennizzo, alla riassicurazione da parte di SACE. 

Il MIMIT anticipa decreto polizze catastrofali. Resta obbligo dal 1° gennaio 2025

E’ stata diffusa la bozza del decreto riguardante le regole operative per le polizze catastrofali obbligatorie, provvedimento previsto dall’articolo 1, comma 105, della Legge di Bilancio 2024. La bozza del regolamento, che deve passare il vaglio del Consiglio di Stato prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata co-firmata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Cosa dice la Legge di Bilancio 2024 sulle polizze catastrofali

Introdotta dalla Manovra 2024, la questione dell’obbligo di stipulare polizze catastrofali per le imprese di assicurazione è presente nella normativa italiana da poco meno di un anno. Come definito all’articolo 1 comma 101 di tale legge, “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni (…) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”, ovvero sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. 

Tra i commi 101 e 112, la Legge di Bilancio 2024 prevede poi altre disposizioni sull’obbligo di stipulare polizze catastrofali per le imprese assicuratrici. Innanzitutto, la norma stabilisce che “le imprese di assicurazione possono offrire la copertura (assicurativa, ndr) sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese”. In quest’ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). 

Secondo la legge, inoltre, per soddisfare l’obbligo di assicurazione, il contratto può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio

Qualora le imprese di assicurazione si rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre la polizza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro

Infine, per contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni legati a calamità naturali e a eventi catastrofali, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) SACE è autorizzato “a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione di riassicurazione, una copertura fino al 50% degli indennizzi e non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento” e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del fondo a copertura delle garanzie istituito dal MEF nel 2020. Sulle obbligazioni di SACE “è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso” e, inoltre, per garantire la copertura del gruppo assicurativo-finanziario, la legge istituisce nell’ambito del già citato fondo a copertura delle garanzie, una sezione speciale con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata anche con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione a SACE. 

Cosa prevede il regolamento per le polizze assicurative obbligatorie

Il provvedimento, ancora in fase di pubblicazione, disciplina le disposizioni della Legge di Bilancio 2024 relative all’obbligo di contrarre polizze catastrofali per le imprese assicuratrici, definendo le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione individuati dalla legge. 

Fornite un po’ di informazioni di contesto - tra cui le definizioni puntuali degli eventi calamitosi e catastrofali, nonché dei soggetti coinvolti e altri concetti rilevanti - il provvedimento affronta anzitutto il tema della determinazione e dell’adeguamento periodico dei premi. In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, “il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati”. Per quanto riguarda l’adeguamento periodico, la bozza prevede l’aggiornamento dei premi, anche in considerazione del principio di mutualità (ovvero il trasferimento di un rischio individuale su una collettività), con l’obiettivo di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio.

Il provvedimento interviene anche sulla questione della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici. A tal proposito, viene stabilito che le assicurazioni autorizzate in Italia nell’ambito del sistema di gestione dei rischi definiscano la propensione al rischio in coerenza con il proprio fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio, che vanno poi aggiornati almeno annualmente. Le imprese che superano il limite cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale, informando tempestivamente l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Per quanto concerne l’entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato, la bozza del regolamento sulle polizze catastrofali, in linea con quanto previsto dall’articolo 1 comma 104 della Legge di Bilancio 2024, prevede due casistiche. Per le polizze assicurative per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, si può prevedere, se concordato tra le parti, uno scoperto che non superi il 15% dell'importo del danno indennizzabile. In questo caso, la parte di danno corrispondente a tale percentuale resta a carico dell’assicurato. Nel caso delle polizze con una somma assicurata superiore a 30 milioni di euro o per le grandi imprese, invece, la percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato sarà determinata attraverso una negoziazione libera tra le parti, pur rispettando l'obbligo di una copertura assicurativa adeguata. In pratica, in questi casi, le condizioni specifiche sono frutto di un accordo diretto tra le aziende, che definiscono insieme la parte di rischio da assumersi.

Rispetto ai massimali e ai limiti di indennizzo applicabili alle polizze assicurative, il decreto stabilisce un quadro chiaro e flessibile, al fine di garantire una copertura adeguata alle diverse esigenze delle imprese. Le disposizioni prevedono che, se concordato tra le parti, vengano rispettati specifici criteri per determinare l’importo massimo risarcibile in caso di danno. In particolare, per le polizze con una somma assicurata fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo corrisponderà esattamente all’importo della somma assicurata. Per le polizze che coprono somme comprese tra 1 milione e 30 milioni di euro, invece, il limite di risarcimento non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per quanto riguarda, infine, le polizze che superano i 30 milioni di euro o quelle destinate alle grandi imprese, la determinazione di massimali e limiti di indennizzo sarà lasciata alla libera negoziazione tra le parti, che avranno così la possibilità di concordare le condizioni più adatte alle loro specifiche necessità.

In questo ambito, un aspetto rilevante riguarda anche la copertura assicurativa per i terreni, che dovrà essere prestata nella forma del "primo rischio assoluto". In sostanza, in questo caso la copertura sarà limitata al massimale o al limite di indennizzo concordato, proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Sempre rispetto al tema dei massimali e dei limiti di indennizzo, relativamente alle polizze collettive, anche quelle stipulate tramite convenzioni, il provvedimento stabilisce che le assicurazioni individuino classi di rischio, per applicare massimali differenziati a seconda delle necessità di copertura specifiche di ciascun gruppo o settore.

Tra le disposizioni previste dal nuovo regolamento, vi è anche l’approvazione della “convenzione di riassicurazione” prevista dalla Legge di Bilancio 2024, che è parte integrante del provvedimento. Tale convenzione definisce le regole operative per le procedure di riassicurazione da parte di SACE.  In base al nuovo provvedimento, nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgano della copertura di SACE, trasferiscono al gruppo assicurativo-finanziario i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze, al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese. Restano escluse dalla copertura le polizze non conformi alle disposizioni di legge, incluse quelle già in essere che possono godere di un periodo transitorio più lungo prima di doversi adeguare, ovvero fino al primo rinnovo delle stesse. 

Infine, proprio relativamente alle tempistiche a disposizione delle imprese di assicurazione per adeguare i testi delle polizze alle disposizioni di legge, il provvedimento stabilisce che questa operazione avvenga entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. 

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