D. Lgs. 216/2010 - Federalismo fiscale: convergenza di costi e fabbisogni di Comuni e Province
Determinare il fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Il Decreto Legislativo del 26 novembre 2010, n. 216 che ne stabilisce le modalità, conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 18 dicembre.
Il Governo propone infatti norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonchè un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
I fabbisogni standard, determinati secondo le modalità stabilite dal suddetto Decreto, costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.
L'anno di avvio della fase transitoria, comportante il superamento del criterio della spesa storica, è il 2012, secondo la seguente modalità e tempistica:
- nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali;
- nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali;
- nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali,
con un processo di gradualità, diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.
Fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 42/2009 sono:
- per i Comuni:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di polizia locale;
3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonchè l'edilizia scolastica;
4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonchè per il servizio idrico integrato;
6) le funzioni del settore sociale; - per le Province:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
3) le funzioni nel campo dei trasporti;
4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, lettere e) e f), della citata legge n. 42/2009, e successive modificazioni:
- ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;
- sono altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Costituzione
I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal suddetto Decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.