Iper ammortamento - i chiarimenti MISE sull'agevolazione
Nuovi chiarimenti sull’iper ammortamento: focus soprattutto sull’individuazione dei beni agevolabili e sul requisito dell’interconnessione.
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Per rispondere alle “numerose richieste di parere tecnico” circa l’applicazione dell’iper ammortamento, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato la circolare direttoriale del 23 maggio 2018 che fornisce chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali.
I chiarimenti sono validi anche per gli investimenti effettuati durante il primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa, quindi nel corso del 2017.
Iper ammortamento: cos'è e come funziona
Introdotta dalla Finanziaria 2017, l’agevolazione ha trovato conferma nella Manovra 2018: si tratta del riconoscimento, ai soli titolari di reddito d'impresa, di una maggiorazione del costo di acquisizione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
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L'agevolazione consente così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo d'acquisto o di dedurre canoni di leasing per una valore corrispondente.
Per quanto riguarda i beni agevolabili, possono essere suddivisi in tre categorie:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento,
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità,
- dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del lavoro in logica 4.0.
Inoltre, una delle caratteristiche fondamentali di tali beni è che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.
Nella Legge di Bilancio 2018 l’elenco dei beni cui si applica l'iper ammortamento è stato integrato con nuove voci:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce,
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata,
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Non solo. Una novità che è stata introdotta per aumentare l’appeal dell'agevolazione riguarda la possibilità di ricambio del macchinario oggetto dell’incentivo. Non si può escludere, infatti, che in determinati casi l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica Industria 4.0, si legge nel testo della Legge di Bilancio.
L’iper ammortamento è disponibile per investimenti in beni nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, oppure entro il 31 dicembre 2019 se si paga comunque un acconto pari ad almeno il 20% entro il 2018.
I chiarimenti forniti dal MISE
Tra i casi presi in esame dalla circolare del Ministero, si segnala in particolare il trattamento di:
- impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi,
- sistemi di illuminazione e dei distributori automatici (le cosiddette vending machine),
- macchine di sterilizzazione impiegate nel settore sanitario,
- guida automatica e semiautomatica,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile,
- interconnessione e integrazione automatizzata.
Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
Si tratta di beni di per sé non produttivi, ma che sono strettamente necessari al funzionamento della macchina o dell’impianto nuovi oggetto di agevolazione.
Sono ammessi all’iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili.
Diverso il caso degli impianti tecnici di servizio all’edificio (illuminazione, distribuzione energia elettrica...) i quali, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche, non risultano direttamente correlati al funzionamento della nuova macchina o impianto ammissibile al beneficio e non risultano ammissibili al beneficio.
Vending machine
Tali beni hanno una funzione strumentale principale nell’ambito del ciclo di produzione dell’impresa utilizzatrice operante nel settore del commercio. I distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella categoria dei “negozi automatici”, di conseguenza, ai fini dell’agevolazione, sono assimilabili ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”.
La circolare sottolinea che solo i distributori automatici “di nuova generazione” hanno caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare potenzialmente le condizioni richieste dalla legge per l’applicazione dell’iper ammortamento.
Per poter integrare il requisito dell’interconnessione, i distributori automatici “devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale” con i sistemi interni e/o esterni dell’impresa sia in ingresso sia in uscita.
Infine, l’accesso all’iper ammortamento deve considerarsi subordinato “anche alla condizione che i distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale (attuali e futuri)” stabiliti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017.
Macchine per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione dei dispositivi medici
Tali macchine, utilizzate nell’ambito dei servizi sanitari, sono assimilabili alle “macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita” e rientrano nel perimetro dell’iper ammortamento.
Guida automatica e semiautomatica
La circolare premette che la caratteristica della “guida automatica e semiautomatica” deve ritenersi necessaria solo per i beni qualificabili come “macchine mobili”, vale a dire per i veicoli semoventi specificamente progettati e fabbricati “per eseguire lavori” e, pertanto, inidonei al trasporto di passeggeri o di merci.
Il requisito della guida automatica e semiautomatica è richiesto, ad esempio per i trattori agricoli, le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi).
Il MISE chiarisce che “la guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica”, cioè una modalità attraverso la quale, per le macchine mobili, si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.
Quanto, infine, alla corretta applicazione dei concetti di guida automatica e semiautomatica, il Ministero osserva che la prima delle due fattispecie – vale a dire quella delle macchine senza operatore a bordo – si riscontra di fatto solo con riguardo agli AGV (Automatic Guide Vehicle). Con riferimento, invece, alla guida semiautomatica si precisa che, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per gestione, utilizzo efficiente e monitoraggio di consumi energetici e idrici e per riduzione delle emissioni
Questi beni, ricorda la circolare, rientrano in linea generale nel novero dei “sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”.
Al MISE sono arrivate richieste di chiarimento sulle seguenti tipologie di beni:
- sistemi di gestione dell’energia reattiva, che, secondo il Ministero, presentano caratteristiche funzionali tali da poterli includere tra gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, fatta salva la sussistenza del requisito dell’interconnessione,
- sistemi di accumulo dell’energia elettrica, la cui funzione principale consiste nel “costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine del ciclo produttivo possono attingere energia per il proprio funzionamento”. Agli effetti dell’iper ammortamento, quindi, tali sistemi di accumulo non sono ammessi al beneficio,
- sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa, riconducibili nel novero dei beni la cui acquisizione è agevolabile (tale inclusione, sottolinea la circolare, non riguarda il costo di acquisizione dei compressori, che potrà beneficiare eventualmente solo del super ammortamento),
- sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione – non ammissibili all’iper ammortamento in quanto “soluzioni” che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto. Tuttavia, l’agevolazione è applicabile qualora “l’impianto di illuminazione si configuri esso stesso come impianto tecnico di produzione e non già come impianto generale di fabbrica o stabilimento o comunque dell’immobile in cui è svolta l’attività”.
Attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile
Si tratta degli “stampi dotati di sensoristica intelligente e di dispositivi mobili” (utilizzati, ad esempio, nel settore della ceramica). La circolare precisa che essi non rientrano nella definizione di “macchina” e, di conseguenza, non possono essere autonomamente agevolabili; tuttavia, possono essere agevolati “nella misura in cui costituiscono normale dotazione del bene principale”.
Interconnessione e integrazione automatizzata
Sul requisito dell’interconnessione del bene strumentale agevolabile con i sistemi interni e/o esterni dell’impresa, la circolare ribadisce che, con riferimento ai beni materiali appartenenti al primo gruppo “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, lo stesso si considera soddisfatto se il bene agevolato:
- è interconnesso ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
- scambia informazioni con sistemi interni attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio, TCP-IP, HTTP, MQTT).
I beni in questione devono soddisfare anche al requisito dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo. In tal senso la circolare precisa che all’interno di essa “ricadono tutte le componenti rilevanti per una gestione organica e sistematica, capace di integrare le diverse funzioni dell’intero ciclo operativo dell’azienda, industriale o del terziario”.
Il requisito dell’integrazione quindi si considera soddisfatto “in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica quale disciplina trasversale e permeante l’intero ciclo operativo dell’azienda e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità”.