Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza: le istruzioni INPS
Con una nuova circolare l'INPS fornisce le indicazioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.
Esonero contributivo per partite IVA e professionisti: le istruzioni dell'INPS
Con la circolare n. 133 del 10 settembre l'INPS illustra il funzionamento della misura introdotta dalla legge di Bilancio 2018 ed estesa dal decreto Ristori a tutto il 2021, fornendo tutte le istruzioni ai datori di lavoro interessati ad assumere donne vittime di violenza di genere.
Donne vittime di violenza: come fruire dello sgravio contributivo
- A chi spetta lo sgravio contributivo assunzioni donne vittime di violenza
- Quanto vale l'incentivo assunzione donne vittime di violenza?
- Le istruzioni INPS per fare domanda di esonero contributivo
A chi spetta lo sgravio contributivo assunzioni donne vittime di violenza
Possono accedere al beneficio esclusivamente le cooperative sociali, cioè le società che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
In particolare, l'incentivo spetta in caso di assunzione di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle 'case rifugio'.
Grazie poi all’estensione operata dal decreto Ristori, l’esonero previsto dalla manovra del 2018 e riconosciuto per il 2018, trova applicazione per tutte le assunzioni a tempo indeterminato anche in somministrazione, escluse le trasformazioni da determinato a indeterminato, intervenute tra il 1° e il 31 dicembre 2021. Restano esclusi, invece, i rapporti di lavoro occasionale ed intermittente.
Quanto vale l'incentivo per assunzione donne vittime di violenza?
Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili.
Nel caso di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, questo massimale va riproporzionato assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro, equivalente al tetto massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni, per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva. Anche nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale la soglia massima dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotta.
Tra le contribuzioni escluse dallo sgravio ci sono quelle dovute al Fondo per i trattamenti di fine rapporto nel settore privato, quelle dovute ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e, più in generale, tutte quelle che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Con riferimento al periodo di godimento dell’incentivo, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 a 31 dicembre 2021, la misura ha una durata massima di dodici mesi, periodo che può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Le istruzioni INPS per fare domanda di esonero contributivo
In base alla circolare n. 133 del 10 settembre il datore di lavoro che assume donne vittime di violenza nel corso del 2021 e vuole ottenere l’esonero contributivo previsto deve inoltrare all’Istituto la relativa istanza, usando soltanto il modulo online "Do.VI" disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’interno del "Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo".
Nella domanda di incentivo devono essere indicate le seguenti informazioni:
- i dati relativi alla lavoratrice assunta a tempo indeterminato nel 2021 per cui si chiede l’agevolazione;
- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Ricevuta la richiesta, l’INPS calcola l'importo dell’incentivo, verifica la sussistenza della copertura finanziaria e, in caso contrario, diminuisce proporzionalmente l’esonero spettante dandone relativa comunicazione in calce al modulo inviato dal richiedente.
Successivamente al datore di lavoro viene riconosciuto l’incentivo in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo dodici mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
A seguito dell’accoglimento della domanda di concessione dell’esonero, quindi, la cooperativa sociale che ha assunto la lavoratrice potrà esporre il beneficio contributivo in Uniemens nella sezione ordinaria o in quella PosAgri.