Ecobonus e sismabonus - chiarimenti su cessione del credito condomini
Il Fisco riepiloga i chiarimenti in materia di cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
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Con la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate riepiloga i chiarimenti già resi in materia di cessione del credito d’imposta per ecobonus e sismabonus da parte dei condomini.
Già con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in commento.
Cessione del credito da parte dei condomini
I soggetti che sostengono le spese per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
La detrazione d’imposta oggetto di cessione da parte del condomino è determinata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota al medesimo imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, per la quota imputabile al condomino.
L'amministratore del condominio, a sua volta, comunica al Fisco negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016:
- l'accettazione del cessionario,
- la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo,
- l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
L’amministratore consegna, inoltre, al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.
Il Fisco ha inoltre precisato che, ai fini della cessione del credito d’imposta, non assume alcuna rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; nessuna regola particolare da seguire per il perfezionamento della cessione del credito viene prevista dalla normativa, né prescrizioni relative alla forma con cui la cessione deve essere effettuata.
Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e purché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.
Una volta che il credito è divenuto disponibile il cessionario ha la possibilità di utilizzare il credito in compensazione o di cederlo in tutto o in parte. A tal fine, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
Nel caso in cui l’atto di cessione del credito d’imposta venga redatto in forma scritta, non vi è alcun obbligo di richiedere la registrazione in ragione di quanto stabilito dall’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.