Decreto Crescita – come funziona il bonus Aggregazioni
Tra le misure contenute nella legge di conversione del decreto Crescita (DL 34-2019) anche il ritorno del Bonus Aggregazioni, l'agevolazione fiscale a favore delle società risultanti da fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda.
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La legge n. 58-2019 prevede il riconoscimento del bonus ai fini Ires e Irap, nel limite di 5 milioni di euro, alle società che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, quindi dal 1° maggio 2019, e fino al 31 dicembre 2022.
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Nello specifico, in caso di fusione o scissione, l'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale gratuito del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, del disavanzo da concambio.
Relativamente alle operazioni di aggregazione effettuate tramite conferimento d’azienda, invece, il beneficio consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell’avviamento, emergenti a seguito del conferimento.
Le disposizioni della legge di conversione del decreto Crescita si applicano solo per operazioni di aggregazione aziendale cui partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Inoltre, il Bonus è escluso qualora le imprese che partecipano alle operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario e laddove i soggetti siano legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.
Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
Nel caso in cui la società risultante dall’aggregazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, o ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi del decreto, nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione, è prevista la decadenza dall’agevolazione.
Di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, l'impresa sarà tenuta a liquidare e versare l’Ires e l’Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Non sono previsti invece interessi e sanzioni sulle maggiori imposte liquidate.
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