La nuova guida 2022 dell’Agenzia entrate sul bonus facciate
Aggiornata a settembre 2022, la nuova guida del Fisco sul bonus facciate è un utile strumento per chi intenda accedere all’agevolazione per abbellire gli edifici delle nostre città. La guida, infatti, intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus facciate, illustrando modalità e adempimenti.
I chiarimenti del fisco sul bonus facciate
Introdotto per la prima volta nel 2020 e prorogato al 2021 e al 2022, il bonus facciate copre parzialmente le spese per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici.
Nonostante la misura abbia ormai quasi due anni di vita e sia piuttosto rodata, la versione aggiornata a settembre 2022 della guida dell’Agenzia delle entrate risulta comunque essere un utile strumento per i contribuenti che intendono ottenere il bonus, chiarendo a 360 gradi il quadro degli interventi agevolabili.
Per approfondire: la proroga del bonus facciate
Che cos'è il bonus facciate
Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione Irpef e Ires, concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
In particolare si tratta di una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 e al 90% per quelle degli anni 2020 e 2021, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. L’agevolazione, infatti, è stata estesa dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) anche alle spese sostenute nel 2022, ma con una percentuale inferiore rispetto a quella con cui era nata.
Come per altri bonus, al posto della detrazione d’imposta, il beneficiario può decidere di recuperare le cifre spettanti in altri due modi:
- la cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta (di importo pari alla detrazione spettante), con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (comprese le banche e gli altri intermediari finanziari).
Preme sottolineare che a differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa.
Per quali interventi si può richiedere il bonus facciate?
Come già detto, la detrazione spetta per lavori finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna di edifici, nel rispetto però di una serie di requisiti.
Anzitutto al bonus facciate possono accedere solo gli immobili ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968. Parliamo quindi dei centri storici (zone A) e di altre parti edificate del territorio (anche solo in parte), considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Quanto ai lavori, sono ammessi gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, si tratta dei lavori:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. In questi casi l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.
L’agevolazione, quindi, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno e visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Ad esempio, sono agevolabili gli interventi di decoro urbano quali i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, sempre a titolo d’esempio, quelle per effettuare le perizie e i sopralluoghi, rilasciare l’attestato di prestazione energetica, installare i ponteggi, smaltire i materiali rimossi per eseguire i lavori.
Per gli interventi che invece sono effettuati sulle facciate interne dell’edificio, il bonus non spetta se non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Chi può richiedere il bonus facciate?
Possono usufruire del bonus facciate tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento (inclusi gli affittuari, purché i lavori abbiano il consenso del proprietario).
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione invece non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Possono infine fruire della detrazione anche i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), purchè sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e siano intestatari dei bonifici.
Consulta la guida dell'Agenzia Entrate sul bonus facciate, aggiornata a settembre 2022