Coronavirus: rimborsi biglietti e aiuti per cultura, editoria e sport
Dal rimborso dei biglietti per teatro, cinema e concerti all'indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo. Ecco le principali misure previste dal decreto-legge Cura Italia (dl 18/2020) a sostegno della cultura, del turismo, dello sport e dell'editoria.
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Voucher per il rimborso di biglietti del cinema e non solo
Il decreto Cura Italia estende i rimborsi con voucher - già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati a seguito dell’emergenza Covid-19 - anche ai biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura.
Con la conversione in legge del decreto sono stati modificati la procedura e i termini per il rimborso. Nel dettaglio l'istanza di rimborso può essere presentata dagli acquirenti entro il 14 maggio 2020 per biglietti relativi a spettacoli o eventi previsti nel periodo 8 marzo-3 maggio 2020.
All'istanza di rimborso, presentata all'organizzatore dell'evento - e non più al venditore - anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, deve essere allegato il relativo titolo di acquisto. A seguito di verifiche, l'organizzatore dell'evento provvede all'emissione di un voucher di importo pari a quello del titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione.
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Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
Per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del coronavirus, il dl Cura Italia stabilisce che la quota pari al 10% dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per “copia privata” sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.
Spettacolo, indennità di 600 euro per i lavoratori
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
Per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covis-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.
I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.
Turismo, indennità di 600 euro per i lavoratori stagionali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito d è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Novità per bonus pubblicità e bonus edicole
Limitatamente all’anno 2020, il bonus pubblicità - il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati.
Ai fini della concessione del bonus pubblicità si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica per accedere al bonus pubblicità è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
Per l’anno 2020, viene ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del bonus edicole - previsto dalla Legge di Bilancio 2019 - attraverso:
- l'incremento dell'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario da 2.000 a 4.000 euro per l'anno 2020;
- l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'estensione del credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Misure per università ed enti di ricerca
E' istituito per l'anno 2020 il Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed enti di ricerca con una dotazione pari a 50 milioni di euro.
I criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse devono essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, per la cui emanazione non è indicato un termine.
Sport, indennità di 600 euro e stop versamenti canoni
L’indennità di 600 euro è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
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