Moratoria prestiti e mutui per partite IVA e imprese: cosa c’è da sapere
Il decreto Sostegni bis, approvato il 20 maggio dal Consiglio dei Ministri, ha previsto un'ulteriore proroga della sospensione di mutui e prestiti per le micro, piccole e medie imprese, i professionisti e le ditte individuali al 31 dicembre 2021.
Cosa prevede la Legge di bilancio 2021
Il decreto Cura Italia, n. 18/2020, ha congelato fino al 30 settembre le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti e canoni. Scadenza poi rinviata a gennaio 2021 dal decreto Agosto e al 30 giugno dalla legge di Bilancio 2021.
Il Sostegni bis sposta ulteriormente il termine della moratoria, fino al 31 dicembre 2021.
Moratoria prestiti e mutui
- Come funziona la moratoria:
- Le novità del decreto Cura Italia, la proroga del decreto Agosto e della Manovra 2021
- La proroga al 31 dicembre nel dl Sostegni bis
Chi può richiedere la sospensione di mutui e prestiti
Le moratorie sono rivolte alle imprese micro, piccole e medie (MPMI) operanti in Italia senza distinzione per il settore di appartenenza. Le moratorie riguardano anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Quali requisiti deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?
Al momento dell’inoltro della comunicazione, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge Cura Italia non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Come si richiede la sospensione?
Nella comunicazione per richiedere la moratoria l’impresa deve autodichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
La comunicazione può essere inviata via PEC o altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
L’impresa dovrà contattare la banca o l’intermediario finanziario di riferimento per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto Cura Italia sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, come l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se rispettano i requisiti previsti dal decreto Cura Italia.
Risposte alle domande frequenti
Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche, la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?
In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.
Chi sospende i mutui può essere deferito come cattivo pagatore?
No. La moratoria prevista dal decreto Cura Italia è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, dunque non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
E per i contratti connessi al finanziamento?
Nel decreto si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, vale a dire tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, in particolare, garanzie e assicurazione. Tali contratti, precisa il Ministero dell’Economia, sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.
Si può rinunciare alla sospensione?
Si può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) tramite specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.
Le novità del decreto Cura Italia, la proroga del decreto Agosto e della Manovra 2021
Per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di Covid-19, il decreto Cura Italia ha previsto:
- La proroga dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale;
- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020.
Le sospensioni sono effettuate con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore. Inoltre, durante il periodo di moratoria "gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento".
La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
Il decreto Agosto ha spostato dal 30 settembre al 31 gennaio 2021 tale termine (31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
La proroga è automatica - salvo rinuncia - per le imprese già ammesse, mentre le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno possono accedere alla moratoria entro il 31 dicembre 2020.
La Legge di bilancio 2021 prevede un ulteriore spostamento in avanti della misura al 30 giugno 2021, con un rifinanziamento di 300 milioni di euro per il prossimo anno. La proroga scatta automaticamente per le imprese che hanno già fatto la richiesta, mentre quelle che non hanno ancora aderito devono presentare istanza entro il 31 gennaio 2021.
In particolare, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa dall’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure di sostegno.
Per quanto riguarda invece le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, presentino esposizioni debitorie a fronte delle operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, la moratoria resta accessibile fino al 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato al 30 giugno 2021.
La proroga al 31 dicembre 2021 nel dl Sostegni bis
Con il Sostegni bis approvato il 20 maggio dal CdM, ribattezzato decreto Imprese, Lavoro, Giovani e Salute, la moratoria viene confermata per tutto il 2021, in linea con le richieste provenienti dal mondo imprenditoriale e dalle banche. Rispetto al quadro precedente, però, ci sono due novità: la moratoria si applica alla sola quota capitale, e non agli interessi, e la proroga non è automatica, ma l'intenzione di allungare la durata del prestito va comunicata alla banca, anche via mail, entro il 15 giugno 2021.