Lavoratori autonomi e ritenute sospese: istituito il codice tributo per il versamento
Il 16 settembre 2020 per i lavoratori autonomi che hanno usufruito della sospensione del versamento delle ritenute d'acconto - prevista dal dl Liquidità - scattano i termini per versare, anche a rate, gli importi da restituire, utilizzando il nuovo codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate.
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Con la risoluzione n. 50 del 7 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice di tributo per versare le ritenute d'acconto non versate dal sostituto d'imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Come e quando versare le ritenute d'acconto sospese
La sospensione del versamento, disposta dal decreto Liquidità, interessa i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo.
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La restituzione degli importi sospesi doveva avvenire entro il 31 luglio, ma è stata prorogata a metà settembre dal dl Rilancio. Con il decreto Agosto le modalità per il pagamento degli importi dovuti sono state ulteriormente riviste: il versamento delle ritenute può essere effettuato in un'unica soluzione, nella misura del 50% dell'importo da restituire, entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro la stessa data.
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Il rimanente 50% potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, con rateizzazione fino a un massimo di 24 rate. La prima rata di questa seconda tranche andrà versata entro il 16 gennaio del 2021.
Per consentire il pagamento, da effettuare per mezzo del modello F24, l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "4050" denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi - art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23".
Nella compilazione del modello F24 il codice tributo deve essere esposto nella sezione "erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati". Nel campo "Anno di riferimento" andrà inserito l'anno d'imposta a cui si riferisce la ritenuta, nel formato "AAAA". Nel campo "Rateazione/regione/prov./mese rif." andranno indicate le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato "NNRR", dove "NN" deve riportare il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101".