I chiarimenti INPS sull'esonero contributivo per le filiere agroalimentari
Le circolari e i messaggi INPS su come ottenere l'esonero contributivo per le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole previsto dal dl Rilancio e sulla sospensione dei contributi per lavoratori autonomi in agricoltura, pesca e acquacoltura prevista dai decreti Ristori e prolungata dal decreto Sostegni e dal Sostegni bis.
I chiarimenti INPS sugli esoneri contributivi Covid-19
Le ultime novità in materia sono contenute nel messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022, relativo al pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero di cui al decreto Sostegni bis (dl 73-2021).
Ecco tutti i chiarimenti dell'INPS sullo sgravio contributivo per le filiere agricole.
Come funziona l'esonero contributivo filiere agricole?
- Lo decontribuzione per le filiere agricole nel decreto Rilancio
- La sospensione contributiva nei decreti Ristori
- La proroga nel decreto Sostegni
- Il rinnovo dell'esonero nel dl Sostegni bis
L'esonero contributivo per le filiere agricole del decreto Rilancio
La legge di conversione del decreto Rilancio (dl 34-2020) ha previsto l'esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per i datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
L'agevolazione è stata poi estesa dal decreto Agosto (dl 104-2020) alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, integrando le risorse stanziate per l’esonero.
Il messaggio INPS n. 3341 del 15 settembre 2020
Con il messaggio n. 3341-2020 l'INPS ha ricapitolato il funzionamento della misura introdotta dal decreto Rilancio e fornito indicazioni su una serie di aspetti non dettagliati nel testo normativo.
In particolare, l'Istituto ha chiarito che:
- l’esonero contributivo non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
- la categoria dei beneficiari può essere individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco elencati nell'Allegato n. 1 al messaggio INPS,
- per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo,
- l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, mentre restano esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, infine, è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
Il messaggio INPS n. 4353 del 19 novembre 2020
Successivamente, con il messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla verifica della regolarità contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 riguardo all'esonero della quota di contribuzione delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
L'Istituto ha evidenziato che la sospensione contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 comporta che l'assenza del versamento, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero e fino alla definizione delle relative procedure, non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco provvisoriamente indicati nel messaggio n. 3341/2020 e confermati nell'elenco allegato al Decreto interministeriale.
Allo stesso modo, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l'esposizione debitoria è esclusa da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero.
La circolare INPS n. 57 del 12 aprile 2021
I precedenti chiarimenti in materia sono stati aggiornati dall'INPS con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, che ribasce anzitutto l'ambito di applicazione della misura: l’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica e non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Sono ammessi i datori di lavoro delle imprese appartenenti a settori diversi da quello agricolo che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto Agosto (dl n. 104-2020) e riportati in allegato alla presente circolare (Allegato n. 1). Inoltre, alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa.
L'esonero è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
I datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all'agevolazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale INPS. In caso di superamento delle risorse complessivamente disponibili, pari a 477,9 milioni di euro, l’INPS provvede a rideterminare l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.
Il Messaggio INPS n. 1850 del 7 maggio 2021
Con il Messaggio n. 1850-2021, l'INPS ha spiegato che, a causa della necessità di semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e di adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti con riferimento a quanto condiviso dall’Istituto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la disponibilità del modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” è sospesa.
Con successivo atto sarà comunicata la data di disponibilità del nuovo modulo e il periodo ulteriore per la presentazione delle istanze e saranno specificati i casi particolari in cui i contribuenti che hanno già presentato la domanda dovranno presentarne una nuova.
Esonero contributi INPS per agricoltura e pesca nei decreti Ristori
Il decreto Ristori (dl 137-2020) ha successivamente previsto un esonero contributivo per la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, dagli effetti negativi del perdurare dell'epidemia e in particolare delle restrizioni imposte alle attività di bar, pub e ristoranti a causa del Covid.
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. La misura, aperta anche a lavoratori autonomi in agricoltura, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è stata estesa dal decreto Ristori Bis (dl 149-2020) anche al mese di dicembre 2020.
In entrambi i casi, a fronte dell'agevolazione, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il messaggio INPS n. 4272 del 13 novembre 2020 sull'esonero contributivo per l'agroalimentare
Con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020, l'INPS ricorda che lo sgravio contributivo è da ritenersi autorizzato, per entrambe le mensilità di novembre e dicembre, nell’ambito del regime di aiuti di Stato notificato dal Governo alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 e approvato da Bruxelles con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, come già chiarito anche dal Ministero delle Politiche agricole.
Le domande di accesso all’esonero contributivo devono essere inoltrate all’INPS utilizzando il modello telematico che sarà reso disponibile dall’Istituto. In attesa di disporre dell’istanza di esonero, i lavoratori autonomi in agricoltura che intendono avvalersi della sospensione dei contributi già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potranno detrarre dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore.
Per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero è determinato moltiplicando l’importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020.
Decreto Ristori: chi riceverà i contributi a fondo perduto
I chiarimenti INPS alla luce del Milleproroghe
Con il Messaggio n. 103 del 13 gennaio 2021, l'INPS chiarisce che, alla luce di quanto disposto dal decreto Milleproroghe, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero di cui al decreto Ristori, viene sospeso fino al 16 febbraio 2021 il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, in attesa di conoscere l'importo da versare con la predetta rata per effetto dell'esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Il provvedimento anticipa che l'importo da versare della rata sospesa sarà comunicato dall'INPS con specifico avviso individuale nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
Più tempo per il pagamento dei contributi sospesi per i lavoratori autonomi in agricoltura
Con il Messaggio n. 587 del 10 febbraio 2021, l'INPS ha comunicato il differimento del termine per il pagamento della rata con scadenza originaria al 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020.
In attesa del completamento delle implementazioni procedurali per rendere disponibile l’istanza di esonero, il termine per il pagamento della rata è rinviato fino alla comunicazione degli importi contributivi da versare. La comunicazione sarà effettuata con apposita news individuale, nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere al versamento.
Messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021, come presentare le domande
Con il messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021, l'INPS ha comunicato che è disponibile il modulo telematico per accedere all'esonero relativo alle mensilità di novembre e dicembre 2020 e di gennaio 2021 previsto dal decreto Ristori. In particolare, si tratta del modulo “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
La domanda di esonero deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva, a mezzo posta elettronica certificata.
Messaggio n. 4299-2021, scadenza prorogata al 13 dicembre
Il termine per la presentazione delle domande di esonero contributivo, fissato dal Messaggio n. 3774-2021 al 4 dicembre, è stato successivamente rinviato dal Messaggio n. 4299 del 3 dicembre 2021: in considerazione delle difficoltà di ordine tecnico e della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto della sesta modifica al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework), la scadenza è stata differita al 13 dicembre 2021.
Messaggio n. 1712 del 20 aprile 2022, entro il 6 maggio il pagamento della contribuzione eccedente l'esonero
Con il Messaggio n. 1712-2022 l'INPS ha differito dal 27 aprile al 6 maggio 2022 i termini di pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori n. 137-2020, alla luce delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle attività necessarie per versare l’importo residuo.
Qualora l'impresa intenda regolarizzare mediante rateazione le partite debitorie notificate con l’invito a regolarizzare - dal quale è stato escluso l’importo differito al 6 maggio 2022 - la domanda deve comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero. Nel caso in cui al 6 maggio 2022 il contribuente abbia già in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione una volta estinta anticipatamente la rateazione principale con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute.
In alternativa, spiega l'INPS, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale.
La proroga nel dl Sostegni e il Messaggio INPS n. 2263 dell'11 giugno 2021
Con il Messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021 l'INPS ha annunciato un nuovo rinvio per la presentazione delle domande di esonero contributivo da parte delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
L'agevolazione, inizialmente prevista per il mese di novembre 2020 e poi estesa a dicembre, è stata prorogata a gennaio 2021 dal decreto Sostegni (dl 41-2021) e il suo riconoscimento, inizialmente ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, è stato previsto anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary framework.
Alla luce di ciò, si è resa necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione e le scadenze dei versamenti dei contributi relativi al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.
Il differimento delle scadenze, spiega l’INPS, riguarda tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all’esonero. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della domanda.
Il nuovo modulo nella Circolare INPS n. 130 del 31 agosto 2021
Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di sgravio contributivo è stato rilanciato con la Circolare INPS n. 130 del 31 agosto 2021 ed è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell'Istituto.
Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021. Le istanze presentate utilizzando il modulo preesistente - precisa l'INPS - sono comunque utili per accedere all'agevolazione, per cui non sarà necessario presentare una nuova istanza, mentre quelle nello stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente, non essendo più possibile procedere alla loro convalida a seguito del rilascio del nuovo modulo e dovranno essere inserite ex novo.
Le istruzioni operative nella Circolare INPS n. 131 dell'8 settembre 2021
Con la circolare n. 131-2021 l'INPS ha precisato i soggetti beneficiari dell’esonero contributivo per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e le aziende produttrici di vino e birra e ha fornito le istruzioni contabili relative ai lavoratori agricoli autonomi, ai datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e a quelli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola.
Nella circolare sono indicate anche la misura dell’esonero e le risorse stanziate, le compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, le modalità di accesso al beneficio e le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Il rinnovo dell'esonero nel Sostegni bis e la Circolare INPS n. 156-2021
In linea con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato temporanei a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19, il decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73-2021) ha disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali relativi alla mensilità di febbraio 2021, a favore dei datori di lavoro delle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, e dei lavoratori autonomi in agricoltura, in particolare imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
La circolare INPS n. 156 del 21 ottobre 2021 fornisce le istruzioni operative riguardo all’ambito di applicazione delle disposizioni di legge, precisando i soggetti beneficiari, la misura dell’esonero, le risorse stanziate e la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la domanda utilizzando lo specifico modulo telematico "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021", che sarà reso disponibile dall’Istituto nel Portale delle Agevolazioni (ex "DiResCo").
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il modulo "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021" sarà invece reso disponibile nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura, all’interno della sezione "Comunicazione bidirezionale", selezionando la voce "Invio comunicazione".
L'INPS ha previsto un apposito messaggio per comunicare la disponibilità del modulo e i termini di presentazione delle domande, insieme alle indicazioni operative e alle istruzioni contabili.
Messaggio n. 1373 del 25 marzo 2022, domande dal 4 aprile
Tenuto conto delle difficoltà di ordine tecnico rilevate, con il Messaggio n. 1373 del 25 marzo 2022 l'INPS ha posticipato i termini per l’invio della domanda telematica, inizialmente fissati dal 27 marzo al 26 aprile dal Messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022.
Le domande potranno quindi essere presentate dalle ore 9.00 del 4 aprile alle ore 23.59 del 4 maggio 2022.
L'INPS ricorda che il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione” e che è possibile predisporre le bozze di domande e successivamente convalidare e inviare le istanze.
Il criterio per l'ammissione all'agevolazione sarà l’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda. Qualora emerga, anche in via prospettica, uno scostamento rispetto al limite di spesa di 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, non saranno adottati ulteriori provvedimenti di concessione dell'agevolazione.
Messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022, contribuzione eccedente l'importo autorizzato
Concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, il 20 giugno l'INPS ha comunicato ai datori di lavoro l’importo degli esoneri autorizzati, compresi quelli relativi ai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata e ai lavoratori autonomi in agricoltura.
La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato – ha precisato l'Istituto con il Messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022 - deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, quindi entro il 20 luglio 2022 in un'unica soluzione oppure mediante rateazione successivamente alla stessa data.
Photo credit: Foto di Devon Breen da Pixabay