Dl Sostegni: i chiarimenti del Fisco sui contributi a fondo perduto
L'Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi sulla fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni. A fine maggio sono scaduti i termini per richiederli online.
Cosa prevede il decreto Sostegni
Le regole generali che disciplinano la presentazione delle istanze per i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni (dl 41-2021) sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 23 marzo 2021. Scopo dei ristori è aiutare aziende e professionisti ad affrontare l'emergenza Covid.
I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni
- Chi può richiedere il contributo
- A quanto ammonta il contributo
- Specifiche per le startup
- Come e quando presentare la domanda
- Codici tributo per compensazione e restituzione
- I chiarimenti del Fisco
Chi può richiedere il contributo a fondo perduto?
Possono accedere all'agevolazione i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:
- i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro;
- la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019.
Quest’ultimo requisito non è necessario per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
A quanto ammonta il contributo?
Per il calcolo dell’ammontare del contributo spettante sono previste diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
In presenza dei requisiti, il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi. L’importo massimo è di 150mila euro.
Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Specifiche per le startup
Con provvedimento del 29 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha perfezionato le regole per la determinazione del valore del contributo a favore dei soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Il documento ritocca, su input delle interlocuzioni con le associazioni di categoria e delle segnalazioni degli operatori, il provvedimento del 23 marzo e inserisce una modifica, funzionale a evitare equivoci e interpretare correttamente le regole di calcolo del contributo a fondo perduto (cfp).
In particolare, il nuovo provvedimento fornisce una puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del contributo a fondo perduto e chiarisce che per le startup, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il cfp spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
Per la quantificazione del contributo, per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
In ogni caso, resta fermo il requisito del limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.
Come e quando presentare la domanda?
L’accesso ai fondi stanziati per il sostegno degli operatori economici danneggiati dall’emergenza da Coronavirus avverrà mediante la presentazione di un’istanza in modalità elettronica, da inviare all’Agenzia a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.
Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici potranno avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In assenza di queste, i contribuenti potranno fornire all’intermediario una delega specifica alla presentazione dell’istanza del contributo “Sostegni”.
Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza sono due: una procedura web, messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, oppure un software (realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento) per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop telematico) per l’invio. E’ possibile accedere alla procedura con le credenziali Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, Cie o Cns.
Viene introdotta anche la possibilità di scegliere tra due diverse modalità di erogazione: il “classico” accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile tramite modello F24.
Consulta la guida dell'Agenzia delle Entrate
Codici tributo per compensazione e restituzione
Con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito:
- il codice tributo “6941” per utilizzare in compensazione mediante F24 il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegni”, nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta,
- i codici “8128”, “8129” e “8130” per la restituzione spontanea della somma non spettante, erogata tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione, e per il versamento dei relativi interessi e delle eventuali sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).
Compensazione con F24
Nel caso in cui il contribuente opti per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in alternativa all’accredito diretto sul c/c, nel relativo F24 dovrà indicare il codice tributo: “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”.
L’identificativo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui il contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
F24 Elide per rispedire la somma al mittente
Tre i codici tributi occorrenti per regolarizzare la situazione qualora il contribuente abbia ricevuto e speso indebitamento il contributo accreditato sul conto corrente o utilizzato in compensazione.
In questo caso la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi interessi e sanzioni deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono:
- “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
- “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”
- “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
Il loro posto è tra le somme della colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130)
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
I chiarimenti del Fisco
Per rispondere ai quesiti sollevati da diverse imprese, l'8 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove risposte riguardanti i contributi a fondo perduto previsti dal dl Sostegni, facendo chiarezza su quali sono i ricavi da prendere in considerazione per il calcolo del contributo (risposta n. 468-2021) e su come calcolare il calo del fatturato (risposta n. 470-2021), requisito necessario per accedere ai sostegni.
I chiarimenti si aggiungono alle risposte pubblicate lo scorso 24 giugno 2021, riguardanti:
- risposta n. 438-2021: i prodotti editoriali stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati in magazzino per il futuro, non possono essere presi in considerazione per il contributo a fondo perduto, perché inutilizzabili ai fini del calcolo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi, necessario per il riconoscimento dell’agevolazione;
- risposte nn. 440-2021 e 441-2021: l'ammontare dei ricavi o compensi dei distributori di carburante, da confrontare con il limite previsto per accedere al contributo a fondo perduto, deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore, secondo le modalità descritte all'articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973.
- risposta n. 442-2021: la quota del corrispettivo versata al momento dalla cessione dei terreni agricoli e annessi fabbricati rurali avvenuta nel 2019, benché fuori campo Iva e quindi senza emissione di fattura, rientra nel calcolo della nozione di fatturato ai fini del contributo a fondo perduto;
- risposta n. 443-2021: il lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente beneficiario del contributo a fondo perduto, non rischia di uscire dal regime fiscale agevolato in caso di fruizione del sussidio e di sforamento della soglia massima di 65mila euro, fissata per permanervi;
- risposte nn. 444 e n. 445-2021: in caso di affitto d’azienda l’attività è considerata continuativa e, quindi, ai fini del contributo a fondo perduto riconosciuto dal decreto Sostegni, occorre fare riferimento anche ai periodi interessati da tale evento per determinare il calo del fatturato e il tetto massimo di ricavi e compensi.
Con la circolare n. 5 del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate, invece, fa chiarezza sulla fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dal dl Sostegni.
I chiarimenti trattati nella circolare sono suddivisi in cinque macro argomenti: ambito soggettivo, requisiti di accesso al contributo, calcolo della riduzione del fatturato medio degli anni 2019 e 2020, calcolo del contributo e altri quesiti in tema di contributo a fondo perduto.
Ad esempio, il Fisco specifica che:
- l’indennità erogata alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, corrisposta prima e dopo il parto, è esclusa dai parametri di calcolo per l’accesso al contributo, poiché non è riconducibile ad alcun compenso;
- il contribuente forfetario non deve includere il contributo a fondo perduto nel computo della soglia dei 65mila euro di ricavi o compensi oltre la quale non può essere applicato il regime di favore.