Mediazione civile: debutta la condizione di procedibilità ex D.Lgs. 28/2010

Justice icon - immagine di JustassA partire da oggi, il tentativo di trovare un accordo amichevole tra le parti coinvolte in una lite civile o commerciale non è più facoltativo, bensì obbligatorio, in attuazione del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In particolare, il passaggio da uno degli organismi di mediazione fin qui accreditati dal ministero della Giustizia diventa «condizione di procedibilità» solo per alcune materie, dalle locazioni all'affitto di aziende, dalle successioni ai contratti assicurativi.

Invece per le controversie condominiali e sulla rc auto si dovrà attendere il 20 marzo 2012, a meno che il Tar Lazio, da cui si attende l'esito sul ricorso presentato dall'Oua, l'Organismo Unitario Avvocatura Italiana, non blocchi tutto.

Questo vuol dire che per molte cause civili non sarà più possibile rivolgersi alla magistratura senza aver tentato prima la mediazione davanti a uno degli organismi abilitati. Solo nei casi in cui le parti non troveranno un accordo in quella sede si andrà in Tribunale.

La condizione di procedibilità, dunque, non impone che la lite sia risolta positivamente, ma semplicemente che si sia tentata la strada dell'alternativa al giudizio.

L'obiettivo è alleggerire i Tribunali dalle cause civili, ridurre i tempi di soluzione delle liti e contenere i costi a carico dei cittadini.

Tuttavia sono molti i dubbi sull'efficacia e la convenienza delle nuove procedure provenienti da diverse categorie, a cominciare da quella degli avvocati che ha deciso l'astensione dalle udienze dallo scorso 16 marzo fino a domani in segno di protesta.

L'Oua ha in programma per il prossimo 28 marzo un incontro con il presidente della Camera Gianfranco Fini, per il 7 aprile uno con il ministro degli Interni Roberto Maroni e poi in giornate ancora stabilire altre riunioni con il presidente dell'Udc Pier Ferdinando Casini e con il leader dell'Idv Antonio Di Pietro.

Procedimento

Ogni cittadino può presentare domanda all'organismo di conciliazione, che lui stesso sceglie, compilando l'apposito modulo, spesso recuperabile sulle pagine web dell'ente prescelto, anticipare 40 euro per l'avvio dell'iter e aspettare di essere convocati. L'assistenza di un legale, che ha sempre l'obbligo di informare il cliente della «condizione», non è necessaria e la nomina è solo una facoltà delle parti.

Alla presentazione della domanda, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e stabilisce l'importo, in base alla posta in gioco, dell'indennità che ciascuna parte è tenuta a pagare per intero:

  • il Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 indica le tariffe per gli organismi pubblici, da un minimo di 65 euro per le liti di valore fino a 1.000 euro, a un massimo di 9.200 euro per quelle di importi superiori a 5 milioni di euro;
  • gli enti privati possono stabilire in proprio i costi, ma finora si sono allineati alle cifre ministeriali.

Nelle procedure obbligatorie spese di avvio e indennità di mediazione vengono ridotte di un terzo.

Entro 15 giorni l'organismo di conciliazione mette in calendario il primo incontro, nel corso del quale, così come in quelli successivi, qualora fossero necessari, il mediatore si confronta con le parti, insieme o separatamente, per cercare la soluzione che possa soddisfare tutti:

  • se l'accordo è raggiunto il mediatore conclude la procedura redigendo il verbale al quale allega il testo dell'accordo stesso, sottoscritto dalle parti;
  • se l'accordo non viene raggiunto, il mediatore conclude la procedura redigendo il verbale di mancato accordo; la condizione di procedibilità sarà così soddisfatta e le parti potranno rivolgersi al circuito della giustizia ordinaria;
  • se il convenuto non si presenta il mediatore conclude la procedura redigendo il verbale di fallimento del tentativo, maturando così la possibilità di procedere per le vie ordinarie. In questo caso il convenuto che non compare non paga nulla.

Le parti possono anche optare per la «proposta», possono cioè chiedere al mediatore di proporre una soluzione. In tal caso il parere ha conseguenze nel giudizio ordinario (ad esempio, chi rifiuta la proposta e dal giudice ottiene un risultato simile pagherà le spese del procedimento).

Nella giornata di oggi, al termine del Cdm n. 132, il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, in conferenza stampa, ha virtualmente dato il via da palazzo Chigi alla seconda fase della mediazione.

Elenco degli organismi di conciliazione

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Decreto 18 ottobre 2010 n. 180

________________

Il regolamento sulla mediazione civile resta vigente e operante. Lo precisa in una nota il ministero della Giustizia in merito alla pronuncia emessa il 12 aprile scorso dal Tar del Lazio, che ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale.

Lo stesso ministero ha emanato il 4 aprile scorso una circolare al fine di dare alcuni chiarimenti relativi al regolamento di procedura e requisiti dei mediatori.

Circolare 4 aprile 2011

________________

Il Ministro della Giustizia e i rappresentanti del Consiglio nazionale forense e degli Ordini regionali hanno avuto un incontro lo scorso 10 maggio, raggiungendo un accordo su alcune problematiche connesse all’istituto della mediazione.

In particolare, si è convenuto di introdurre l’assistenza necessaria degli avvocati nei procedimenti di conciliazione obbligatoria e di costituire una cabina di regia permanente tra il ministro e l’avvocatura per risolvere il problema urgente della riduzione dell’arretrato civile, con il coinvolgimento dell’avvocatura nella giurisdizione, la promozione della negoziazione assistita affidata ai difensori, la introduzione di limiti per valore alla conciliazione obbligatoria o, in alternativa, la fissazione di tariffe graduate.

Governo

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.