Pubblicato il decreto del 22 ottobre 2012 sui contributi alle Regioni di confine - L 44-2012

Valico di confine - foto di Diego MennaIn Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale del 22 ottobre 2012 che definisce criteri e modalità di riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realta' socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine. A beneficiare dei 20 milioni di euro stanziati a valere sulla legge n. 44 del 26 aprile 2012, le Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La ripartizione delle risorse dipende dai valori assunti, nei Comuni delle Regioni che si collocano entro la fascia dei venti chilometri dal confine, da due indicatori: rendita catastale procapite e occupazione procapite.
In particolare il decreto assegna:

  • al Friuli Venezia Giulia 3.231.480 euro,
  • alla Liguria 1.544.936 euro,
  • alla Lombardia 8.475.493 euro,
  • al Piemonte 5.254.351 euro,
  • alla Provincia di Bolzano 659.934 euro,
  • alla Provincia di Trento 63.523 euro,
  • alla Valle d'Aosta 580.917 euro,
  • al Veneto 189.366 euro.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 22 ottobre 2012

Criteri e modalita' di riparto del Fondo per la valorizzazione  e  la
promozione delle realta' socioeconomiche delle zone appartenenti alle
regioni di confine, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  16-bis,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. (12A12333) 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  aprile   2012,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  16-bis,  che   prevede
l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un
Fondo  per  la  valorizzazione  e   la   promozione   delle   realta'
socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di  confine,  di
seguito denominato «Fondo», a cui e' attribuita una dotazione  di  20
milioni di euro per l'anno 2012; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della regione  Trentino  Alto-Adige  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano con  la  riforma  tributaria»,  relativi
alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano  alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Considerata la necessita' di procedere all'emanazione di un decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze  con  cui  individuare  le
regioni  beneficiarie  e  stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di
erogazione del Fondo; 
  Ritenuto di dover adottare parametri di riparto del Fondo, quali la
rendita  catastale  procapite  e  l'occupazione  procapite,  reputati
maggiormente idonei alla realizzazione degli obiettivi  previsti  dal
citato art. 3, comma 16-bis, volti a garantire la valorizzazione e la
promozione delle realta' socioeconomiche delle zone appartenenti alle
regioni di confine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Criteri di riparto del Fondo 
 
  1. Le regioni beneficiarie del Fondo sono le seguenti: 
    Friuli Venezia Giulia; 
    Liguria; 
    Lombardia; 
    Piemonte; 
    Valle d'Aosta; 
    Veneto. 
  2. La dotazione del Fondo, pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2012, e'  ripartita  sulla  base  dei  valori  assunti  dai  seguenti
indicatori nei comuni delle regioni di confine che si collocano entro
la fascia dei venti chilometri dal confine: 
    1) rendita catastale procapite; 
    2) occupazione procapite. 
  3. Gli indicatori di cui al comma  2  sono  determinati  secondo  i
criteri e le modalita' indicati nell'allegata nota metodologica,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                 Erogazione delle risorse del Fondo 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a valere su
apposito capitolo del proprio  stato  di  previsione,  all'erogazione
delle risorse del Fondo in favore delle regioni beneficiarie  secondo
gli importi determinati sulla base dei criteri di cui  all'art.  1  e
indicati nella  tabella  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, le quote di riparto riferite alle  province
autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per  gli
adempimenti conseguenti. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 ottobre 2012 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Grilli          
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 10, Economie e finanze, foglio n. 154 

        
      
                                                            Tabella 1 
 
Riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realta'
   socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine 
    

|================================================|==================|
|             FRIULI VENEZIA GIULIA              |    3.231.480     |
|------------------------------------------------|------------------|
|                    LIGURIA                     |    1.544.936     |
|------------------------------------------------|------------------|
|                   LOMBARDIA                    |    8.475.493     |
|------------------------------------------------|------------------|
|                   PIEMONTE                     |    5.254.351     |
|------------------------------------------------|------------------|
|             PROVINCIA DI BOLZANO               |      659.934     |
|------------------------------------------------|------------------|
|             PROVINCIA DI TRENTO                |       63.523     |
|------------------------------------------------|------------------|
|                VALLE D'AOSTA                   |      580.917     |
|------------------------------------------------|------------------|
|                   VENETO                       |      189.366     |
|------------------------------------------------|------------------|
|             TOTALE COMPLESSIVO                 |   20.000.000     |
|================================================|==================|

    
                          Nota metodologica 
 
    Al fine di definire gli indicatori necessari per la  ripartizione
del Fondo  per  la  valorizzazione  e  la  promozione  delle  realta'
socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, sono
stati presi in considerazione i seguenti dati: 
      rendita catastale dei fabbricati - totale per  comune  su  ogni
tipologia  di  immobile  (Fonte  dati  Dipartimento  delle   finanze)
rapportata alla popolazione Istat-anno 2010; 
      numero di occupati nell'anno 2001 (Fonte dati ISTAT) rapportato
alla popolazione Istat-anno 2001. 
    L'universo di riferimento e' costituito dai comuni situati  entro
una  distanza  in  linea  d'aria  di  venti  chilometri  dal  confine
(compresi  i  comuni  collocati  sul  confine),  sulla   base   delle
informazioni fornite dall'Istituto geografico militare. 
    Per  ognuno  degli  indicatori  utilizzati   (rendita   catastale
procapite  e  occupazione  procapite)  e'   stata   determinata   una
graduatoria ordinata in base al valore assunto dall'indicatore stesso
per ciascuno dei comuni dell'universo  di  riferimento  (ad  esempio,
all'ente con il valore piu' alto e' stata assegnata la posizione n. 1
e cosi' a seguire). 
    La graduatoria finale e' stata determinata in base alla somma dei
valori delle posizioni rispetto a ciascun parametro (ad  esempio,  il
comune che rispetto all'indicatore della rendita catastale  procapite
ha  assunto  una  posizione  pari  a  9  e  rispetto   all'indicatore
dell'occupazione  procapite  ha  assunto  una  posizione  pari  a  8,
assumera'  nella  graduatoria  finale  la  posizione   n.   17).   La
percentuale di distribuzione delle risorse per ciascun ente e'  stata
determinata, quindi, rapportando la posizione finale al totale  delle
posizioni. Le provvidenze individuate per ciascun comune sono  state,
infine, sommate a livello regionale. 

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