Sisma Emilia: fondi per i Contributi per l'autonoma abitazione - Cas
Dal 1 agosto cambiano criteri, procedure e termini per ottenere le agevolazioni destinate ai nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in seguito agli eventi sismici di maggio 2012. E dalla Regione Emilia-Romagna arriva, per la nuova fase dello strumento, lo stanziamento di ulteriori 55 milioni di euro per il Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas).
Presupposto fondamentale per percepire il nuovo Cas resta l’impegno, da parte del richiedente – sia che si tratti del proprietario o dell'affittuario dell'immobile - a ristabilire l’agibilità dell’abitazione.
Rimangono invariati rispetto al primo provvedimento i massimali di contributo: 200 euro mensili per ogni componente il nucleo familiare, cui va aggiunto contributo di 100 euro mensili per persone portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, persone con più di 65 anni, minori di 14 anni.
In ogni caso, il contributo concesso dalla Regione non potrà superare il tetto di 900 euro mensili per nucleo familiare.
I nuclei familiari possono percepire fino al 31 luglio 2013 il contributo attualmente in vigore ed entro la stessa data devono presentare la domanda per continuare ad accedere alle agevolazioni concesse dalla Regione a valere sul nuovo stanziamento.
Sono, invece, esclusi dal Cas:
- i nuclei familiari che dichiarino di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell’abitazione inagibile, o che sono rientrati nell’abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori;
- gli assegnatari di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (Pmar), un prefabbricato modulare rimovibile rurale (Pmrr), di in un alloggio in affitto o i soggetti alloggiati in una struttura alberghiera con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- i nuclei familiari trasferiti da un alloggio inagibile a un altro alloggio, le persone trasferite da una casa di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile a un'altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
- i nuclei familiari che abbiano sciolto il contratto di locazione o di comodato d’uso e non intendano rientrare nell’abitazione anche se il proprietario si impegna a effettuare i lavori per il ripristino dell’agibilità;
- i nuclei familiari che hanno disponibilità di un alloggio di proprietà nel comune di residenza o in un comune confinante;
- i nucleo familiari che abbiano provveduto alla vendita dell’abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell’agibilità.
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Ordinanza n. 64 del 6 giugno 2013