Editoria – Senato, ok riforma contributi e Fondo pluralismo e innovazione

 

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl in materia di editoria che istituisce il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

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Editoria – Riforma contributi pubblici e Fondo pluralismo e innovazione

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Via libera del Senato, con 154 voti favorevoli, 36 contrari e 46 astenuti, al disegno di legge che istituisce il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e prevede deleghe al Governo in materia di sostegno pubblico all'editoria, profili pensionistici dei giornalisti e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il testo, modificato rispetto alla versione approvata a marzo dalla Camera, torna ora a Montecitorio.

Editoria - Camera, ok a fondo per pluralismo informazione

Il nuovo Fondo per l'editoria

Come previsto dalla legge di Stabilità 2016, il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo strumento, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, alimentato dalle risorse statali già destinate al sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, e da quelle per l'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

Nel Fondo confluiscono anche le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone Tv fino a un massimo di 100 milioni di euro all'anno per il periodo 2016-2018 e le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di:

  • concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
  • società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, con riferimento allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;
  • altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete Internet.

La ripartizione di queste risorse sarà definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia.

Sostegno pubblico all'editoria

Le deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono trattate dall'articolo 2 del ddl.

In base alla nuova formulazione adottata dal Senato i beneficiari dei contributi, a cui si richiede l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, possono essere:

  • imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche,
  • enti senza fini di lucro, ovvero da imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da esse interamente detenuto,
  • imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni.

Il ddl prevede inoltre il mantenimento dei contributi, ma con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo degli importi, per:

  • le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
  • le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
  • le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Un emendamento approvato dall'Aula ha previsto una riduzione anche per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-leggen. 66 del 2014, cioè 240mila euro.

Del tutto esclusi dalla platea dei beneficiari:

  • gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali;
  • i periodici specialistici;
  • le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

Il contributo pubblico, che non può superare il 50% dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice sulla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo, viene erogato in due rate: la prima entro il 30 maggio, con un anticipo del 50% del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto l'aiuto; la seconda, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento.

Le domande per l'ammissione al sostegno pubblico dovranno essere presentate, per via telematica, dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità che saranno pubblicate nel sito Internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ddl Editoria – Testo ed emendamenti 

Photo credit: Reusse

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