Guida a autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche
Come funzionano l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili. Una guida aggiornata per capire come si diventa autoconsumatori, quali incentivi ci sono e come richiederli.
Dal Recovery Plan 2,2 miliardi per comunità energetiche e autoconsumo
Il decreto Milleproroghe nel 2019 ha segnato le basi, anche in Italia, per la creazione di sistemi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili. Il provvedimento di fatto anticipava quanto previsto dalla direttiva rinnovabili, nota anche come Red II, dettando le prime regole di ingaggio per i gruppi di autoconsumatori e per le Energy Communities.
Il 15 dicembre 2021, con l’entrata in vigore del dlgs di recepimento della Red II, si è passati a una nuova fase, in cui le regole iniziali assumono una forma più organica.
Questa guida aiuta a comprendere nel dettaglio cosa cambia, come si diventa autoconsumatori, quali incentivi ci sono e come richiederli.
Guida all'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle comunità energetiche
- Chi è l'autoconsumatore e cos'è l'autoconsumo collettivo?
- Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili?
- Come funziona una comunità energetica rinnovabile (CER)?
- Gli incentivi per autoconsumo e comunità energetiche
- Gli incentivi sono cumulabili con il superbonus e altre agevolazioni?
- Come inviare la richiesta di accesso agli incentivi per autoconsumo e comunità energetiche
- Le novità 2022 per autoconsumo e accesso agli incentivi
- Il tutorial del GSE
- I testi normativi di riferimento
Chi è l'autoconsumatore e cos'è l'autoconsumo collettivo?
L'autoconsumatore è colui che produce e accumula energia elettrica rinnovabile in via prioritaria per il proprio consumo. La produzione può avvenire:
- realizzando un impianto rinnovabile direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale;
- con uno o più impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera e che impieghino la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia con punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.
L'autoconsumo collettivo permette a un gruppo di cittadini o agli abitanti dei condomini di consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, risparmiando così sulla bolletta.
Quindi, se più clienti finali si associano per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:
- devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile o possono essere realizzati impianti comuni;
- si utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti FER, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio;
- l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l’energia in eccedenza può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- la partecipazione al gruppo di autoconsumatori collettivi non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.
Riprendendo la direttiva RED II, nota anche come direttiva rinnovabili (2018/2001), per essere considerati autoconsumatori che agiscono collettivamente è sufficiente un gruppo di almeno due autoconsumatori.
Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili?
I clienti finali, inclusi quelli clienti domestici, possono organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili (CER), ma occorre rispettare precisi requisiti.
Innanzitutto l'obiettivo principale della comunità è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari.
Le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti di diritto autonomo aperte a tutti.
Possono essere composte da persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali.
Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
Come funziona una comunità energetica rinnovabile?
Fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili, la Red II precisa che ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità.
L’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito o per la condivisione con i membri della comunità. L’energia eccedente può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazioni.
I membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le stesse modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.
L’energia può essere condivisa tramite rete di distribuzione nell’ambito della stessa zona di mercato, “ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi”. Oltre ai nuovi impianti rinnovabili realizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto RED 2, la comunità può aprire le porte a impianti esistenti, “per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità”.
Inoltre la comunità energetica rinnovabile può produrre altre forme di energia da rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica e di efficientemento, così come “offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio”.
Gli incentivi per autoconsumo collettivo e comunità energetiche
Se gli incentivi alle rinnovabili e lo scambio sul posto sono off limits, non significa che non esistano incentivi pensati per favorire la diffusione di autoconsumo e comunità energetiche.
Il Milleproroghe prevede infatti un meccanismo specifico di incentivazione. Meccanismo il cui funzionamento è tratteggiato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2020, con cui si definisce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili, al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini.
In base a quanto previsto dal decreto MISE del 16 settembre 2020, la tariffa per l’energia autoconsumata è pari rispettivamente a:
- 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
- 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.
Più nel dettaglio, per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:
- un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione. Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell'energia elettrica);
- una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia).
Con il recepimento della Red II si alzano i limiti di potenza per gli impianti incentivati a 1 MW. Il contributo è erogato in forma di tariffa incentivante ed è attribuito solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria.
Nel dettaglio, la direttiva prevede che per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW che fanno parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. Si tratta di un incentivo attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.
Si possono cumulare con altri incentivi o agevolazioni?
La risposta è sì, ma occorre qualche precisazione.
L'incentivo è cumulabile con il superbonus: se si usufruisce del 110 è prevista la cessione in favore del GSE dell'energia immessa in rete.
La tariffa premio non spetta sull'energia elettrica condivisa ascrivibile:
- alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del Superbonus;
- alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011;
- agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti).
Resta fermo comunque il diritto al corrispettivo unitario.
Si può accedere agli incentivi del FER 1 e allo scambio sul posto?
La risposta è no: il Milleproroghe esclude per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e per le comunità energetiche rinnovabili l'accesso agli incentivi previsti dal cosiddetto Decreto FER 1.
Gli impianti che possono beneficiare degli incentivi previsti dal decreto in questione, infatti, sono quelli alimentati a fonti e tecnologie “mature”, quali i fotovoltaici di nuova costruzione, eolici on shore, idroelettrici e infine quelli a gas di depurazione.
Escluso anche lo “scambio sul posto”, la particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente.
Ma occorre aggiungere una precisazione. Nel caso di impianti entrati in esercizio dal 1° marzo 2020 al 16 gennaio 2021, è possibile recedere dalla convenzione di Scambio sul Posto con il GSE ai fini dell'inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile.
Come richiedere gli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili?
Il 22 dicembre 2020 il GSE ha pubblicato le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa – Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e Comunità di energia rinnovabile", predisponendo anche un apposito portale per l'invio di istanze preliminari di accesso al servizio.
Il 4 ottobre 2021 il Gestore dei servizi energetici ha messo quindi a disposizione dei gruppi di autoconsumo e delle comunità energetiche un portale rinnovato nelle sue funzionalità.
L'11 aprile 2022 il GSE ha poi pubblicato le nuove Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e le Modalità di profilazione dei dati di misura e relative modalità di utilizzo per:
- Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- Comunità di energia rinnovabile.
L'aggiornamento delle Regole tecniche recepisce le modifiche del quadro normativo e regolatorio di riferimento seguite alla prima pubblicazione e gli esiti della consultazione pubblica condotta dal GSE nel periodo compreso tra il 4 marzo e il 7 aprile 2021.
Nello specifico le novità riguardano:
- il periodo di applicazione dell'attuale meccanismo "transitorio", che viene esteso fino alla data di adozione, da parte del Ministero della Transizione ecologica e dell'ARERA, dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 8 e 32 del D.lgs. 199/2021;
- la possibilità di creare nuove unità di produzione nel caso di sezioni di impianto autonome, indipendenti e misurabili;
- il recepimento delle specificazioni riportate nel D.lgs. 199/2021 circa la possibilità di partecipare alle Comunità di energia rinnovabile per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo e i soggetti inclusi nelle autorità locali;
- alcune precisazioni circa la ricomprensione nei condomìni dei cosiddetti "supercondomìni" industriali e commerciali, i contenuti minimi dello Statuto/atto costitutivo delle Comunità di energia rinnovabile e i soggetti che, seppur non facenti parte delle configurazioni, assumono rilevanza per le stesse;
- la revisione delle modalità e tempistiche di calcolo dei contributi economici, con specifico riferimento al caso di mancata trasmissione al GSE di alcune misure, da parte del Gestore di rete.
Il documento Modalità di profilazione dei dati definisce i profili e le regole con cui il GSE ricostruisce le curve orarie di misura dell'energia elettrica nei casi in cui il Gestore di rete non sia tecnicamente in grado di raccogliere i dati orari.
Le novità 2022 per autoconsumo e accesso agli incentivi
Il decreto 17/2022, noto anche come decreto Bollette o decreto Energia, ha rifatto il look al concetto di autoconsumatore e alla possibilità di accesso agli incentivi.
Procediamo con ordine. Il decreto interviene sui criteri in base ai quali un cliente diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, si amplia il collegamento tra impianto e utente finale, permettendo così non solo la generazione distribuita, ma anche interventi semplici e veloci che le imprese e le industrie possono mettere in atto per ridurre i costi energetici. In base a quanto previsto dal decreto 17/2022, infatti, il collegamento diretto tra impianto e utente può arrivare fino a 10 chilometri.
L'altra novità riguarda gli incentivi per l'autoconsumo di energia rinnovabile. L'autoconsumatore che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, può accedere agli strumenti di incentivazione di cui al D.lgs. 199/2021 per la condivisione dell'energia previsti per autoconsumo collettivo o comunità energetiche.
Non solo, in questo caso e nel caso in cui l'autoconsumatore realizzi un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale, quest’ultimo può accedere agli incentivi relativi agli impianti di potenza superiore a 1 MW, ai piccoli impianti e alla condivisione dell'energia.
Il video-tutorial del GSE
I testi normativi di riferimento
Delibera ARERA del 4 agosto 2020
Decreto MISE del 16 settembre 2020
Modalità di profilazione dei dati di misura e relative modalità di utilizzo (2022)
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