Bruxelles proroga e amplia il Quadro temporaneo aiuti di Stato guerra Ucraina

Aiuti di stato caro energia - Margrethe Vestager - European Union, 2022 - Source: EC - Audiovisual Service - Photographer: Lukasz KobusDopo aver consultato gli Stati membri, la Commissione europea ha adottato un emendamento al Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per far fronte alle nuove esigenze in materia di energia legate al conflitto Russia-Ucraina. Flessibilità ai Governi dei Ventisette fino al 31 dicembre 2023.

Bruxelles avvia la revisione del Regolamento de minimis

Il 23 marzo 2022 Bruxelles ha presentato un nuovo Quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato per sostenere le aziende europee più colpite dal caro energia acuito dalla guerra in Ucraina. Successivamente, il 20 luglio, questo strumento è stato aggiornato per integrare il 'Winter Preparedness Package' e per essere in linea con gli obiettivi del piano RepowerEU.

Facendo seguito alle due consultazioni rivolte agli Stati membri, lanciate rispettivamente il 6 e 26 ottobre, la Commissione europea ha stabilito la proroga delle misure previste dal Temporary Crisis Framework fino al 31 dicembre 2023. Parallelamente, l'Esecutivo comunitario ha adottato una serie di modifiche relative al regime degli aiuti di Stato, fra cui un aumento dei massimali previsti per le imprese. 

Aiuti di Stato: come funziona il Quadro temporaneo di crisi Ucraina

Il Quadro temporaneo aiuti di Stato adottato il 23 marzo

Il 23 marzo 2022 la Commissione ha adottato il quadro temporaneo di crisi in materia di aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme UE per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina.

In quell'occasione Bruxelles ha messo in campo tre tipi di aiuto per porre rimedio al grave turbamento subito dall'economia comunitaria.

Aiuti di importo limitato

In primo luogo, gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35mila euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400mila euro per quelle che operano negli altri comparti.

L'aiuto di importo limitato può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. Inoltre, non è necessario che il sussidio sia collegato all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l'economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche. 

Nel caso dei prestiti, sono previsti dei limiti all'importo massimo, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità.

Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati

Grazie al secondo tipo di aiuti, i Paesi membri potranno fornire garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.

Da un lato, quindi, i 27 possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali strumenti beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese e per le altre imprese.

Dall'altro, gli Stati UE possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati. I prestiti devono essere concessi a un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese.

Come per gli aiuti di importo limitato, sono previsti dei tetti limite per l'erogazione dei prestiti, che possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio. 

Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia

Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità.

L'aiuto complessivo per beneficiario, che può essere concesso in qualsiasi forma, non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica.

A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di euro per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

Parità nel mercato unico, le garanzie nel quadro temporaneo di crisi

Al fine di preservare la parità di condizioni nel mercato unico, il nuovo quadro temporaneo di crisi prevede una serie di garanzie. Nel dettaglio:

  • metodologia proporzionale: dovrebbe esistere un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;
  • condizioni di ammissibilità: la definizione di utenti a forte consumo di energia figura all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell'energia, che fa riferimento alle imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo;
  • requisiti di sostenibilità: quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo nel contempo le basi per una ripresa sostenibile.

Tempistiche 

Il quadro temporaneo di crisi sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022 per le misure di sostegno alla liquidità e le misure a copertura dell'aumento dei costi energetici.

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Gli emendamenti di luglio: gare semplificate per le rinnovabili, massimali di aiuto più alti

Col perdurare della guerra in Ucraina e delle sanzioni alla Russia, l'UE corre sempre più il rischio di veder tagliate le forniture di gas da Mosca. Per questo il 20 luglio la Commissione ha presentato emendamenti mirati al Temporary Crisis Framework per sostenere gli investimenti in grado di rafforzare l'indipendenza energetica europea.

Gare semplificate per le energie rinnovabili

Per facilitare gli investimenti nelle energie rinnovabili - tra cui idrogeno rinnovabile, biogas e biometano, stoccaggio e calore rinnovabile, anche tramite pompe di calore, in linea con il piano REPowerEU - nella revisione del quadro temporaneo di crisi Bruxelles propone modifiche mirate per permettere agli Stati membri di istituire regimi con procedure di gara semplificate che possano essere attuate rapidamente.

In tal modo, i Governi sarebbero in grado di elaborare schemi per una tecnologia specifica, che richiedono supporto in considerazione del particolare mix energetico nazionale.

Gare, investimento diretto e bonus per progetti di efficienza energetica e per l'idrogeno rinnovabile

Per accelerare la diversificazione energetica gli emendamenti proposti al temporary framework aprono alla possibilità per gli Stati membri di sostenere gli investimenti per eliminare graduale i combustibili fossili, in particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica e il passaggio all'uso di idrogeno rinnovabile. In particolare i Paesi UE possono:
  • istituire nuovi regimi basati su gare d'appalto, oppure
  • sostenere direttamente progetti, senza gare d'appalto, con determinati limiti alla quota del sostegno pubblico per investimento.

Specifici bonus saranno previsti per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti dal punto di vista energetico.

Massimali di aiuto più alti

Il quadro temporaneo di crisi modificato amplia anche le tipologie di sostegno che gli Stati UE possono fornire alle imprese messe in difficoltà dalla crisi energetica, dal meccanismo delle sanzioni e controsanzioni. In base agli emendamenti presentati il 20 luglio, gli Stati potranno concedere aiuti fino a 62mila e 75mila euro nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e fino a 500mila euro in tutti gli altri settori.

Nella nuova versione del Temporary Crisis Framework, quindi, la Commissione europea gioca al rialzo: nella versione di marzo - come riportato nella parte alta dell'articolo - i massimali di aiuto erano rispettivamente 35mila e 400mila euro.

Inoltre, con l'attuale emendamento, la Commissione chiarisce ulteriormente le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti per coprire il recente aumento dei costi del gas e dell'elettricità per le imprese. Il quadro temporaneo di crisi modificato specifica che l'aiuto può coprire solo fino al 70% del consumo di gas ed elettricità del beneficiario durante lo stesso periodo dell'anno precedente.

Infine, alcune tipologie di aiuto saranno possibili caso per caso, a determinate condizioni. Si tratta del:

  • sostegno per le imprese interessate dalla riduzione obbligatoria o volontaria del gas,
  • sostegno per il riempimento degli stoccaggi di gas,
  • sostegno transitorio e limitato nel tempo al passaggio a combustibili fossili più inquinanti soggetti a sforzi di efficientamento energetico ed evitare effetti lock-in,
  • sostegno alla fornitura di assicurazioni o riassicurazioni alle imprese il trasporto di merci da e verso l'Ucraina.

Tempistiche

Per entrambe le nuove sezioni previste dal temporary framework (le misure per semplificate gli investimenti nelle energie rinnovabili e per accelerare la diversificazione energetica) gli Stati membri devono garantire che i progetti siano attuati entro una tempistica specifica, per far sì che si realizzi un efficace effetto di accelerazione nel raggiungimento degli obiettivi di REPowerEU. Gli aiuti nell'ambito di queste sezioni possono essere concessi fino al 30 giugno 2023.

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Proposta del 6 ottobre: proroga ed emendamenti al Quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato

In considerazione delle ricadute economiche della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e del suo impatto sulla situazione energetica, la Commissione europea ha proposto di prolungare e modificare il quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di stato. 

Tra gli emendamenti proposti da Bruxelles lo scorso 6 ottobre c'è un aumento proporzionato dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni sugli aiuti di importo limitato, che consentono agli Stati membri di fornire sovvenzioni dirette o altre forme di sostegno alle imprese di qualsiasi settore colpito dalla crisi.

In virtù dell'elevata volatilità del mercato, la proposta include anche degli adeguamenti mirati rivolti alle società energetiche per facilitare loro l'accesso agli strumenti di liquidità, al fine di coprire le garanzie finanziarie per le attività di negoziazione.  

Prevista, inoltre, una semplificazione dei criteri che consentono agli Stati membri di sostenere le imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, compresi gli utenti ad alta intensità energetica. Questa modifica garantisce che l'aiuto profuso rimanga focalizzato e proporzionato, pur mantenendo gli incentivi per ridurre la domanda di energia.

Altri due punti inclusi nella proposta della Commissione UE sono relativi a:

  • un chiarimento sui criteri che Bruxelles intende applicare per la valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione, per preservare una concorrenza effettiva; 
  • ulteriori misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica

Consultazione del 26 ottobre: integrazioni al Temporary Crisis Framework

Alla luce dei pareri espressi dagli Stati membri in relazione all'invito del 6 ottobre scorso, ma anche del regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (regolamento UE 2022/1854) e del regolamento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati del gas, la Commissione UE ha indetto una nuova consultazione rivolta ai Governi dei Ventisette su eventuali modifiche al Temporary Crisis Framework.

In particolare, il primo punto da considerare è legato all'adeguamento mirato del regime per ampliare la possibilità per gli Stati membri di fornire garanzie pubbliche alle società energetiche al fine di coprire le garanzie finanziarie per le loro attività di negoziazione, considerando i prezzi correnti di mercato e la volatilità.

In secondo luogo, si pensa ad ulteriori correzioni per consentire ai Paesi dell'UE di fornire sostegno alle imprese colpite da prezzi elevati dell'energia. L'obiettivo principale dell'intervento sarebbe quello di aumentare la flessibilità delle norme sugli aiuti di Stato per supportare in modo rapido ed efficace le attività che devono far fronte a un aumento significativo dei costi energetici, proteggendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico.

Il piano europeo per digitalizzare il sistema energetico

Proroga Quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di stato fino a dicembre 2023 

Tenendo conto dei feedback ricevuti dagli Stati membri, l'Esecutivo europeo ha adottato un emendamento al Quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato, affinché i Paesi dell'UE possano avere maggiore sostegno e rispondere in maniera efficace alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina.

Grazie a questa modifica, il Temporary Crisis Framework viene prolungato fino al 31 dicembre 2023 e aumentano i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato: fino a 250mila e 300mila euro per le imprese operanti, rispettivamente, nel settore dell'agricoltura e in quello della pesca e dell'acquacoltura; fino a due milioni di euro per le aziende attive in tutti gli altri settori.

Viene introdotta maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alla liquidità alle aziende del settore energetico nel quadro delle loro attività di negoziazione. In casi eccezionali e nel rispetto di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% se sono fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti.

Gli Stati membri saranno autorizzati a calcolare gli aiuti di Stato sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e a garantire il proseguimento delle attività economiche.

Gli stessi, inoltre, potranno fornire il proprio sostegno economico in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, fatte salve le misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni. Per le imprese che ricevono importi di aiuto più elevati, il Quadro temporaneo di crisi prevede l'impegno di definire un percorso verso la riduzione dell'impronta di carbonio del consumo energetico e l'attuazione di misure di efficienza energetica.

Tra le altre iniziative adottate dall'Esecutivo in materia di aiuti di Stato ci sono:

  • l'introduzione di nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il regolamento (UE) 2022/1854;
  • il chiarimento in merito ai criteri di valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, questo supporto alla solvibilità dovrebbe essere necessario, adeguato e proporzionato, comportare una remunerazione adeguata dello Stato ed essere corredato da opportune azioni per preservare una concorrenza effettiva.

Infine, Bruxelles ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di concedere misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legato all'emergenza Covid-19.

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