Friuli Venezia Giulia: Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari

Data chiusura
31 Dec 2014
Agevolazione
Regionale
Soggetto gestore
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Descrizione

Regolamento per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari, ai sensi della legge regionale n. 2/2006.

 

Il Fondo è finalizzato a:

  • agevolare l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari quale strumento per superare situazioni temporanee di disagio e per limitare le conseguenze negative derivanti dall’instabilità della condizione lavorativa;
  • agevolare l’accesso al credito da parte di lavoratori che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga per limitare le conseguenze negative derivanti dalla diminuzione della retribuzione dovuta alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa;
  • agevolare l’accesso al credito da parte di lavoratori disoccupati per limitare le conseguenze negative derivanti dalla mancanza di retribuzione;
  • evitare l’insorgere di situazioni di disagio in capo ai soggetti sospesi dal lavoro nel periodo di attesa dell’erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

L’intervento del Fondo può essere richiesto da persone maggiorenni residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, che non esercitino attività di impresa e che, alla data di presentazione della domanda alla banca convenzionata, soddisfino uno dei seguenti requisiti:

  • a) essere impiegate esclusivamente con una o più delle seguenti forme contrattuali:1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale; 2) contratto di lavoro intermittente; 3) contratto di inserimento; 4) contratto di lavoro a progetto; 5) collaborazione coordinata e continuativa stipulata con la pubblica amministrazione o nelle ipotesi di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); 6) contratto di somministrazione di lavoro;
  • b) essere sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione di orario da parte di un datore di lavoro che abbia iniziato il procedimento per l’autorizzazione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero a favore del quale sia stato autorizzato il trattamento di cassa integrazio- ne guadagni in deroga;
  • c) essere disoccupate.

I finanziamenti per i quali è richiesta la garanzia del Fondo devono essere finalizzati all’acquisto mediante compravendita di beni di consumo durevoli.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 1 del Regolamento (vedi Links), la garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente:

  • a) qualora il soggetto richiedente soddisfi il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento (vedi Links), al 90% del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. L’importo della garanzia varia da un minimo di euro 4.950 ad un massimo di euro 10.080 qualora il soggetto richiedente dimostri di avere conseguito, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, dimostri di avere comunque conseguito con riferimento all’anno precedente un reddito annuale derivante da attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m) del Regolamento (vedi Links), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiore ad euro 6.000, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2);b) qualora il soggetto richiedente soddisfi uno dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento (vedi Links), al 90% del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. L’importo della garanzia varia da un minimo di euro 4.950 ad un massimo di euro 10.080.

Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera a) del Regolamento (vedi Links), l’importo massimo della garanzia è elevato ad euro 15.030 qualora il soggetto richiedente dimostri di avere conseguito, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, dimostri di avere comunque conseguito con riferimento all’anno precedente un reddito annuale derivante da attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m) del Regolamento (vedi Links), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiore ad euro 7.500, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2) del Regolamento (vedi Links).

Nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento (vedi Links), la garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90% del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capita- le. L’importo della garanzia varia da un minimo di euro 990 ad un massimo di euro 3.060.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 5, la garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90% del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale, e comunque non superiore ad euro 3.060. L’importo originario viene gradualmente ridotto mediante successive decurtazioni d’importo corrispondente all’ammontare delle prime quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.

Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 90% della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale.

Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento. La garanzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali per l’acquisto dei medesimi beni.

Tempistica investimento

Gli interessati presentano alla banca convenzionata la domanda di rilascio della garanzia, contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione lavoro, formazione università e ricerca pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (vedi Links).

Non sono ammesse domande cointestate.

Entro otto giorni lavorativi dalla presentazione delle domande di finanziamento e di rilascio della garanzia, complete in ogni loro parte, la banca convenzionata procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento (vedi Links) richiesti per l’ammissione alla garanzia del Fondo.

I finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo non possono superare il valore dei beni mobili che si intendono acquistare comprensivo dell’IVA e degli altri oneri accessori ovvero, corrispondente al totale del trattamento di cassa integrazione straordinaria spettante al soggetto richiedente e hanno una durata compresa tra i ventiquattro e i sessanta mesi.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

 

Beneficiari e Finalitá

Stato agevolazioni
Inattive
Dimensione beneficiari
Non Applicabile
Organizzazione
Privato
Settori
Sociale
Finalita'
Cooperazione, Inclusione social, Risanamento finanziario
Ubicazione Investimento
Friuli-Venezia Giulia

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Garanzia
Tags
Lavoro fvg, Precari fvg, Consolidamento passività fvg, Fvg, Friuli venezia giulia
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