Dipartimento Affari regionali e Autonomie: Fondo nazionale integrativo per i comuni montani
Con decreto del 16 gennaio 2014, pubblicato il 27 novembre 2014 in Gazzetta ufficiale, il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ha disciplinato il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, in attuazione della legge di Stabilità 2013.
A decorrere dall'anno 2013, la legge di Stabilità ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.
Obiettivi
Il Fondo finanzia progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:
- a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
- c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
- d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, nonche' per l'agricoltura di montagna;
- e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
- f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
- g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
- h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
- i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
- l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
- m) servizi di telecomunicazioni;
- n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
- o) promozione del turismo, del settore primario, delle attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessita';
- p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
- q) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
1) Club alpino italiano (CAI);
2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
4) Collegio nazionale dei maestri di sci.
Beneficiari
I soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento e i relativi progetti sono i comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto nazionale di statistica.
Risorse
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede annualmente al trasferimento dei fondi disponibili alla Presidenza del Consiglio che provvede ad appostarli su capitolo appositamente istituito nel proprio bilancio.
Alla liquidazione dei fondi si provvede con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali le autonomie e lo sport.
Procedure
Le regioni, nel cui territorio si trovano i comuni montani, provvedono - entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto - ad indicare ai comuni beneficiari i riferimenti degli uffici cui presentare la domanda di finanziamento e le altre prescrizioni utili.
Ciascun comune puo' presentare un solo progetto per ciascuna annualita' di riferimento.
Le domande di finanziamento, sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente proponente, devono essere presentate entro il termine del 15 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il finanziamento, a pena di esclusione, alla regione territorialmente competente, in formato elettronico.
Le domande devono essere complete dei progetti preliminari, comprensivi di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente e approvati con delibera della giunta comunale, e delle schede con valore di autocertificazione che saranno allegate al bando del finanziamento e che saranno rese disponibili anche sul sito http://www.affariregionali.it, compilate in modo esaustivo in tutte le loro parti.
In sede di Conferenza unificata le amministrazioni statali e le regioni interessate definiscono una griglia di criteri di valutazione per l'esame dei progetti e i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie, tenendo prioritariamente conto del finanziamento assegnato a progetti pilota a valere sui fondi di cui all'art. 11-bis del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito con legge n. 119 del 15 ottobre 2013.
Entro il 1° settembre di ciascun anno le regioni competenti, completata l'istruttoria, trasmettono al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport una graduatoria ordinata dei progetti ammissibili al finanziamento.
Entro il 1° novembre dello stesso anno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette uno schema di decreto che individua i progetti ammissibili alla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'acquisizione della previa intesa.
Lo schema di decreto tiene conto delle risorse disponibili e delle graduatorie regionali dei progetti ammissibili, in modo da finanziare per quanto possibile almeno un progetto per ogni ambito regionale.
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