Programma per la tutela dei consumatori 2014-2020
Il programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 intende assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.
Obiettivi
Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) obiettivo I — Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione.
Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell’attività e dell’efficacia del sistema di allerta rapida dell’Unione per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX);
b) obiettivo II — Informazione ed educazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;
c) obiettivo III — Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.
d) obiettivo IV — Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.
Beneficiari
Sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione possono essere accordate alle organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell’Unione;
b) sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell’Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale.
Sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche che contribuiscono agli obiettivi del programma possono essere accordate alle organizzazioni che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;
b) esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell’Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all’elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l’Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell’Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni politiche.
Sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell’Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono essere accordate agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell’Unione.
Sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell’Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere accordate agli organismi che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
a) sono organismi non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei consumatori;
b) sono attivi in almeno la metà degli Stati membri.
Sovvenzioni all’organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell’Unione possono essere accordate alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro.
Sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili della tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità di paesi terzi possono essere accordate alle autorità notificate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 o alla direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 del presente regolamento, o a organismi senza scopo di lucro espressamente designati a tal fine da dette autorità.
Sovvenzioni ai funzionari degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai funzionari delle autorità notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
8. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente o un organismo pubblico. L’organismo designato fa parte di una rete dell’Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell’intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori). Un partenariato quadro può essere istituito come meccanismo di cooperazione a lungo termine tra la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori e/o i suoi organi costitutivi.
Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti negli Stati membri dell’Unione e nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori, di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d’informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili le seguenti iniziative:
a) obiettivo I — Sicurezza:
1) consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE della Commissione;
2) coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori;
3) gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici;
b) obiettivo II — Educazione e informazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori:
4) costituzione di prove e miglioramento della loro accessibilità per l’elaborazione delle politiche in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata, e per l’individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un’evoluzione delle esigenze dei consumatori che forniscono una base per lo sviluppo della politica dei consumatori, per l’individuazione dei settori più problematici per i consumatori e per l’integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell’Unione;
5) sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell’Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di migliori prassi e competenze;
6) aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori, fornendo loro dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, onde aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi;
7) miglioramento dell’educazione dei consumatori quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili;
c) obiettivo III — Diritti e ricorsi:
8) elaborazione da parte della Commissione della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell’impatto effettivo di dette iniziative sui mercati al consumo;
9) semplificazione dell’accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso un sistema online su scala unionale e la messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie, riservando un’attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell’efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell’informazione nonché tramite lo scambio delle attuali migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri;
d) obiettivo IV — Tutela dei diritti:
10) coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
11) contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell’Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori).
Il programma è aperto:
a) ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni fissate nell’accordo sullo Spazio economico europeo;
b) ai paesi terzi, in particolare ai paesi candidati e in via di adesione all’Unione, nonché ai potenziali candidati e ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell’Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili.
Budget
Le risorse stanziate ammontano a 188 829 000 euro.
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