Garanzia Giovani: Bonus Occupazionale anche per apprendistato professionalizzante
Online la versione consolidata del decreto direttoriale n. 1709-2014
Il Ministero del Lavoro ha approvato alcune modifiche alla disciplina dell’incentivo 'Bonus occupazionale' previsto nell’ambito del programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE).
Il Bonus occupazionale è destinato ai datori di lavoro privati che assumano, a tempo indeterminato o determinato, giovani tra i 16 ed i 29 anni di età, registrati al programma Garanzia Giovani, che non siano occupati, né inseriti in un percorso di studio o di formazione.
Le risorse a disposizione ammontano a 188.755.343 euro e l'importo dell'incentivo varia in relazione alla tipologia di contratto e alla classe di profilazione del giovane ammesso al programma.
Con il decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 il Ministero è intervenuto sulla norma del decreto n. 1709-2014, che escludeva l'accesso all'incentivo per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio e per l'assunzione a scopo di somministrazione nel caso in cui l'agenzia fruisse, per la medesima assunzione, di remunerazione per attività di accompagnamento al lavoro nell'ambito del programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.
Nella nuova versione della normativa, invece, il bonus è ammesso per i contratti di apprendistato professionalizzante, mentre resta escluso per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l'apprendistato per alta formazione e ricerca.
Il decreto estende l'accesso all'incentivo anche ai contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi.
Inoltre, in base alla nuova normativa, il Bonus occupazionale è cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
Il Bonus è quindi compatibile anche con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190-2014) per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
La versione consolidata del decreto dell'8 agosto tiene conto anche di un ulteriore elemento di novità introdotto dal decreto direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014, che ha reso retroattivo l'accesso all'agevolazione: l'incentivo si applica infatti alle assunzioni effettuate a decorrere dalla data di partenza del programma Garanzia Giovani, quindi dal 1° maggio 2014.
Links
Decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 - Rettifiche al decreto direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014
Versione consolidata del decreto direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014