Legge di bilancio 2025: IRES premiale, potenziale platea di 18mila imprese
Per le imprese che il prossimo anno tratterranno in azienda una parte degli utili con cui effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0, la legge di bilancio 2025 ha introdotto l’IRES premiale, che prevede una tassazione al 20% invece che al canonico 24%. Le stime riportate nella relazione illustrativa della Manovra parlano di 18mila potenziali imprese beneficiarie e di un impatto sull’occupazione che potrebbe portare a oltre 100mila nuove assunzioni.
Manovra: cosa prevede la Legge di bilancio 2025?
Sono questi, dunque, alcuni dei numeri più interessanti della misura prevista dalla Legge di bilancio 2025 che punta a sostenere la realizzazione di investimenti produttivi da parte delle imprese italiane, andando a ridurre di quattro punti percentuali l’aliquota dell’Imposta sui redditi delle società (IRES).
Legge di bilancio 2025: come funziona l’IRES premiale
Come già accennato, la mini IRES introdotta dalla Manovra 2025 prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% - per il solo periodo d’imposta 2025 - per quelle imprese che accontonino parte degli utili ed effettuino investimenti in beni 4.0 e 5.0.
Più nello specifico, a beneficiare dell’IRES premiale possono essere i soggetti previsti dall’articolo 73 del TUIR e cioè:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera a));
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma ,1 lettera b));
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera d)).
L’accesso alla mini IRES può avvenire, però, solo qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di bilancio e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
A tali condizioni se ne aggiungono poi altre relative agli aspetti occupazionali. Per poter accedere all’IRES premiale, infatti, è anzitutto richiesto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 :
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.
Inoltre è necessario che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Date le condizioni di accesso alla misura, la relazione illustrativa contiene una serie di stime interessanti. Ad esempio, per quanto concerne la platea di potenziali beneficiari, i numeri parlano di circa 18mila imprese, circa lo 0,4% delle imprese attive in Italia. La relazione stima inoltre che tali imprese potrebbero effettuare 11 miliardi di euro di investimenti nel biennio 2025-2026 e che saranno attivate 109mila nuove assunzioni. Il testo non specifica, però, quanti investimenti e quante assunzioni sarebbero addizionali rispetto a quanto già preventivato prima dell’agevolazione.
E’ bene sottolineare che la Legge di bilancio disciplina anche i casi di decadenza dall’agevolazione della mini IRES. Da un lato, infatti, qualora l'impresa distribuisca la quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sarà tenuta a riversare l’agevolazione. Il secondo caso di decadenza sussiste, invece, in caso di dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Ulteriori informazioni in merito all’IRES ridotta arriveranno da un prossimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a cui spetterà il compito di disciplinare l’attuazione della misura, incluse le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.
Per approfondire: Come funziona il credito d'imposta Transizione 5.0?
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