Delega Fiscale - ok a norme per internazionalizzazione imprese
Primo via libera anche norme per fatturazione elettronica e collaborazione fisco-contribuente
Fatturazione elettronica, misure per l’internazionalizzazione delle imprese e norme per la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Sono i temi dei primi decreti attuativi della delega fiscale (legge n. 23-2014) approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.
Fatturazione elettronica
Il primo decreto attuativo approvato dal CdM riguarda la trasmissione telematica delle operazioni IVA e il controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici.
In linea con le indicazioni dell'OCSE in materia di digitalizzazione degli adempimenti fiscali, il testo mira a:
- favorire il ricorso alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi,
- introdurre adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate,
- potenziare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti,
- prevedere strumenti di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
Il decreto si rivolge a tutti i soggetti passivi di IVA con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, in linea con quanto già previsto per i fornitori della Pubblica amministrazione.
Il ricorso alla fatturazione elettronica sarà opzionale e decorrerà dal 1° gennaio 2017, in modo da permettere alle imprese di predisporre l’infrastruttura tecnologica necessaria alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute. Oltre a definire le regole tecniche e i termini per l'invio telematico delle fatture, a partite dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente un servizio base per la compilazione e trasmissione dei file contenenti i dati delle fatture.
Un decreto del Ministero dell'Economia stabilirà invece nuove modalità semplificate per i controlli fiscali, che potranno essere effettuati anche ‘da remoto’, e per evitare la duplicazione nella richiesta di dati.
Inoltre, tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi potranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione (scontrini), pur garantendo l'emissione della fattura su richiesta del cliente. Anche in questo caso si tratta di una procedura opzionale, che potrà essere adottata per cinque anni e confermata di quinquennio in quinquennio.
Per incentivare la diffusione della fatturazione elettronica, il decreto prevede per i soggetti che vi ricorrono rimborsi IVA più veloci, ma anche il venire meno degli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black list’.
Internazionalizzazione delle imprese
Rafforzare il ruolo del fisco a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese è invece l'obiettivo del secondo decreto attuativo della delega fiscale, che riduce i vincoli per le operazioni transfrontaliere e migliora la trasparenza del quadro normativo per dare maggiori certezze agli investitori.
In particolare, il testo interviene sulla disciplina del ruling di standard internazionale, prevedendo accordi fiscali di natura preventiva per le imprese con attività all'estero, in materia di:
- disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo,
- attribuzione di utili e perdite alle organizzazioni stabili,
- valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano,
- individuazione delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
Tali accordi preventivi sono vincolanti per il periodo d'imposta nel quale vengono stipulati e per i quattro successivi.
Inoltre, il decreto introduce l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti e hanno bisogno di informazioni chiare in merito ai profili fiscali del piano che intendono realizzare. Per accedere allo strumento, previsto solo per investimenti che superano la soglia minima di 30 milioni di euro, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate un business plan con la descrizione dell’intervento, che specifichi, oltre all'impegno finanziario previsto, tempi e modalità di realizzazione dell'investimento e incremento occupazionale atteso.
L'Agenzia delle Entrate risponderà all'interpello entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di necessità di acquisire maggiori informazioni sull'investimento.
Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
L'ultimo decreto riguarda la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale e mira a rafforzare la chiarezza nei rapporti tra il fisco e i contribuenti.
In particolare, il testo va a modificare la legge sullo statuto del contribuente, unificando le fattispecie dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale in un concetto più generale che fa riferimento a tutti i tributi, dalle imposte sui redditi a quelle indirette.
In base al decreto, si ha un abuso laddove si realizzi un vantaggio fiscale indebito e nel caso in cui il l’operazione non produca effetti sullo sviluppo dell'attività economica o in termini occupazionali, ma miri soltanto a ottenere un beneficio fiscale. Non sono considerate operazioni abusive quelle giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali”, comprese quelle di ordine organizzativo o gestionale, dirette al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa.
Mentre l'onere della prova per l'accertamento dell'abuso di diritto è a carico dell'amministrazione finanziaria, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza di “valide ragioni extrafiscali” che giustificano le operazioni effettuate.
Una volta accertata la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari, per cui non permettono di ottenere i relativi vantaggi fiscali.
Per quanto riguarda i termini dell'accertamento, a differenza dell'attuale normativa che permette all’amministrazione finanziaria di beneficiare del raddoppio dei termini anche senza aver inoltrato una formale denuncia o in caso di superamento della scadenza ordinaria, il decreto ammette il raddoppio in presenza di un reato penale solo nei casi in cui la denuncia all’autorità giudiziaria viene inviata dall’amministrazione finanziaria entro i termini ordinari dell’accertamento.
Infine, il testo istituisce, per il momento solo per le grandi imprese, un regime di adempimento collaborativo tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti (tax compliance). L'accesso al regime, che mira a favorire lo scambio continuo di informazioni tra Agenzia e imprese e a prevenire eventuali controversie, è previsto su base volontaria ed è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che permetta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi.
Prossimi passi
I tre decreti dovranno ora acquisire il parere delle commissioni parlamentari, entro trenta giorni prorogabili di altri venti, e poi tornare in CdM per il via libera definitivo.
Il Governo dovrà poi concentrarsi sugli altri decreti attuativi della delega fiscale, a partire dalla revisione del sistema sanzionatorio tributario e dalla riforma del catasto
Commenti
Giudizio positivo per Confindustria, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di una norma generale antielusiva, la nuova disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, l'interpello sui nuovi investimenti e gli incentivi per la fatturazione elettronica. Ora, però, ricorda l'associazione degli industriali, è necessario procedere rapidamente con i decreti attuativi sul sistema sanzionatorio e sulla riforma del catasto.
Soddisfazione, ma con cautela, per Rete Imprese Italia. Bene il ricorso facoltativo alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, osserva l'organizzazione che riunisce Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, ma ora occorre superare i metodi di riscossione dell’IVA con lo split payment (pagamento del corrispettivo al netto dell’Imposta sul valore aggiunto al cedente/prestatore e versamento dell’IVA direttamente all’amministrazione finanziaria) e il reverse charge (il meccanismo di inversione contabile diretto a evitare la detrazione dell'IVA incassata da Paesi terzi nell'ambito di cessioni intracomunitarie), giudicati dannosi per l'equilibrio finanziario delle imprese.
Altri dubbi riguardano l'esclusione delle piccole e medie imprese dall'accesso alla tax compliance. A denunciare il problema è il presidente della commissione Finanze della Camera Daniele Capezzone, secondo cui, a fronte di un tessuto produttivo costituito essenzialmente da PMI, sarebbe sbagliato riservare gli strumenti per la cooperazione tra fisco e imprese alle sole grandi imprese.
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