Jobs Act: CdM, ok a contratto tutele crescenti e Naspi
Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri ai primi decreti attuativi del Jobs Act (legge n. 183-2014), che introducono il contratto a tutele crescenti e la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi). Ok preliminare ai testi in materia di riordino di tipologie contrattuali e mansioni e misure per la conciliazione.
Contratto a tutele crescenti
In base al testo varato dal CdM, dopo l'entrata in vigore del decreto, ai lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato, in caso di licenziamento illegittimo, si applicherà un indennizzo economico di importo crescente in base all'anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di servizio), con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.
Confermato, invece, il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale e per i licenziamenti disciplinari quando il fatto contestato non sussiste.
Per quanto riguarda le piccole imprese, l'indennità cresce di una mensilità per anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità e il reintegro è previsto per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale.
L’indennizzo monetario si applica anche ai licenziamenti collettivi, per cui la reintegrazione è prevista solo in caso di licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta.
La nuova disciplina si applica anche ai sindacati e ai partiti politici.
Naspi
Quanto alla Naspi, la Nuova assicurazione sociale per l'impiego è destinata ai dipendenti di datori di lavoro privati che perdano l'impiego a decorrere dal 1° maggio 2015 e hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti il licenziamento e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.
La durata della prestazione è pari a un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% ogni mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
Tipologie contrattuali e mansioni
Il CdM ha inoltre approvato, ma solo in via preliminare, il decreto in materia di semplificazione delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni.
Tra le novità, l'addio, graduale, alle collaborazioni a progetto, il superamento dei contratti di associazione in partecipazione e jobs sharing e la norma che ammette il demansionamento in caso di modifica degli assetti organizzativi dell'azienda.
In arrivo anche semplificazioni per l'apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca).
Conciliazione
Primo giro di tavolo anche per il provvedimento sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Tra le novità:
- maggiore flessibilità per l'accesso al congedo obbligatorio di maternità per i casi di parto prematuro o di ricovero del neonato;
- estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni;
- ammissione di tutte le categorie di lavoratori ai congedi di paternità;
- benefici per i datori di lavoro privati che ricorrano al telelavoro per andare incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti;
- introduzione del congedo per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.
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