Come funziona il sismabonus
Cos’è il sismabonus, chi può accedere e come funziona? Risponde l’Agenzia delle Entrate in una nuova guida dedicata all’agevolazione.
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Pubblicata una guida aggiornata delle Entrate dedicata al sismabonus, l’agevolazione per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici.
Cos’è il sismabonus
Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge 90-2013: si tratta di una detrazione delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, che può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
La percentuale della detrazione varia a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.
A chi spetta
La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
A quanto ammonta il sismabonus
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Si può usufruire di una maggiore detrazione:
- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
- se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 e dell’80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo. La norma, infatti, non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio.
Ammessi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive.
Come si richiede
Per richiedere il sismabonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.
Sismabonus per i condomini
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:
- 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Possibile cedere il credito
Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. Hanno la stessa facoltà, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
La cessione deve riguardare l’intera detrazione in quanto il condomino non può cedere rate residue di detrazione.
> Ecobonus + Sismabonus: vale la cessione del credito
Sismabonus + Ecobonus
La Manovra 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Le novità del 2019
La legge di conversione del decreto crescita (legge n. 58-2019), entrata in vigore il 30 giugno 2019, estende la detrazione per i lavori di miglioramento e adeguamento sismico con l'obiettivo di arrivare a mettere in sicurezza il 90% del territorio italiano.
La legge prevede infatti l’estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico del bonus oggi previsto solo per gli edifici in zona 1 (quella ad altissimo rischio). Una modifica che, di fatto, estende a quasi tutto il territorio nazionale la possibilità di accedere all’incentivo.
Si prevede inoltre la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica e antisismici di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo sarà poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato gli interventi a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.
> Guida al sismabonus
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