Legge conversione dl Rilancio: guida ai fondi per l'agricoltura
Il Parlamento ha cambiato radicalmente il pacchetto di misure per l'agricoltura contenute nel decreto Rilancio. Nella legge di conversione, approvata in via definitiva dal Senato, al posto del Fondo emergenziale da 500 milioni per le filiere in crisi, spunta una nuova serie di contributi, finanziamenti e garanzie.
> Cosa prevede il decreto Rilancio
Il Capo VI della legge di conversione del decreto Rilancio, approvata definitivamente dal Senato, è interamente dedicato alle misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura.
Mentre nel testo iniziale l'articolo di apertura, il 222, istituiva un unico Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, nella versione approvata dall'Aula sono previsti diversi interventi. A cominciare dall’esonero dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli: agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, oltre che per la pesca e l'acquacoltura.
Fondi per zootecnia, cambiale agraria, cimice asiatica e gelate
Previsto un Fondo emergenziale per le filiere in crisi da 90 milioni di euro per il 2020 a favore della zootecnia, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico.
Stanziati anche 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la concessione della cosiddetta cambiale agraria e ulteriori 30 milioni ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica.
Il Parlamento ha poi introdotto l'articolo 222 bis, che prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di 10 milioni di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.
100 milioni per la vendemmia verde
Stanziati inoltre 100 milioni di euro, per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. Una vendemmia verde parziale – dato che la vendemmia verde, in genere, consiste nella distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie - da realizzare nella corrente campagna in misura non inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni.
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Aumento anticipi PAC
Una delle misure più importanti, già presenti nel dl Cura Italia, che viene rinnovata dalla legge di conversione del decreto Rilancio è l'aumento dal 50% al 70% della misura di anticipazione erogata in attuazione dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC).
L'anticipo può essere richiesto con la procedura ordinaria o con quella semplificata, introdotta con il decreto-legge n. 18-2020.
Garanzie ISMEA
Nell'ambito dell'articolo 31 della legge di conversione del dl Rilancio, che dispone l'incremento di alcuni fondi pubblici, vengono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Qualità e sostenibilità
Con l’articolo 224-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati e confermato dal Senato, si istituisce il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, cui gli allevatori potranno aderire sottoponendosi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente.
Istituito, con l’articolo 224-ter, anche un sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Mutui ai Consorzi di bonifica
La legge di conversione prevede poi che Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possano erogare mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti.
Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo.
Altre misure in ambito agroalimentare nel dl Rilancio
Tra gli altri interventi previsti dalla legge di conversione rientrano:
- l'introduzione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80% delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi;
- l'incremento di 250 milioni di euro delle risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti,
- la possibilità per le imprese agricole di rinegoziare mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario,
- l'incremento di 5 milioni di euro della dotazione 2020 del Fondo per la competitività delle filiere agricole introdotto dalla legge di bilancio 2019.
Il Parlamento ha poi introdotto anche l'articolo 136 bis relativo alla rivalutazione dei beni delle cooperative agricole. Nello specifico, si legge nel dossier che accompagna la legge di conversione, le cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive, nel limite del 70 per cento del loro ammontare.
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