Dl Rilancio: i chiarimenti INPS sulla cassa integrazione

 

Circolari INPS cassa integrazione decreto rilancioPer aiutare le imprese ad accedere alle ulteriori 9 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 previste dal dl Rilancio, l’INPS ha pubblicato una serie di circolari che fanno chiarezza su beneficiari, domande e anticipi. 

> Dl Rilancio: cosa è previsto per il lavoro

Districarsi all’interno delle norme che, in questi mesi, si sono rincorse sul fronte “cassa integrazione” non è semplice. Se da un lato, infatti, le misure previste dal Cura Italia e successivamente estese dal dl Rilancio hanno avuto l'obiettivo di assicurare un’adeguata protezione ai lavoratori di imprese colpite dalla pandemia, dall’altro la continua emergenza in cui si opera ha dato luogo ad un quadro magmatico e in continua evoluzione.

Per questo è sceso in campo l’INPS che, a colpi di circolari e messaggi, cerca di fare chiarezza in un mare magnum di norme, cavilli e scadenze in costante aggiornamento.    

L’ultimo in ordine di tempo è il messaggio n. 3144 del 25 agosto 2020 che ricapitola tutto quello che c’è da sapere sulle domande per accedere alla CIGD da parte delle aziende plurilocalizzate. Un’utile guida che riassume i passaggi contenuti nei diversi messaggi pubblicati nei mesi passati.   

Cosa prevede il dl Rilancio   

Quanto dura la cassa integrazione per il Covid

Partiamo da un punto fermo. Tra Cura Italia e dl Rilancio, la cassa integrazione per motivi Covid-19 dura in tutto 18 settimane. A confermarlo una delle circolari più importanti pubblicate in questi mesi, la circolare 84-2020, che fa appunto chiarezza sulla settimane di cassa integrazione. Di queste:

  • Le prime 9 sono state previste dal Cura Italia per periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • Nello stesso periodo (23 febbraio - 31 agosto) si aggiungono poi altre 5 settimane (previste dal dl Rilancio), ma solo per le aziende che hanno già interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. In questo modo le settimane da Covid sono 14;
  • Infine ci sono altre 4 settimane - sempre previste dal dl Rilancio - che possono essere usate, però, solo dalle aziende che hanno esaurito le prime 14 settimane. Rispetto alla formulazione iniziale, che consentiva di usare le ultime 5 settimane solo dal 1° settembre, adesso questo vincolo è caduto e non bisogna più attendere.

Fanno eccezione le aziende che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. zone rosse e delle c.d. regioni gialle per le quali la durata massima complessiva è maggiore.

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> Dl Agosto: cosa succede alla cassa integrazione?

Le domande per CIGO  e assegno ordinario

Le domande per accedere all'ammortizzatore sociale cambiano a seconda si tratti di cassa integrazione (CIGO) e assegno ordinario, oppure di cassa integrazione in deroga (CIGD).

Per la CIGO e l’assegno ordinario la causale da usare è quella “Covid-19 nazionale”.

Come inviare le domande

Dopo i primi chiarimenti forniti con il messaggio n. 2183 del 26 maggio e con quello n. 2101 del 21 maggio (specifico sulle semplificazioni informatiche per la compilazione della domanda, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda”), l’INPS ha pubblicato il messaggio 2489 del 17 giugno 2020 che specifica che:

  • Per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, la richiesta delle ulteriori 5 settimane previste dal dl Rilancio può essere fatta con una procedura semplificata che prevede l’invio di un’unica domanda con cui chiedere: sia la fruizione delle restanti 9 settimane originarie (quelle previste dal Cura italia) - se l’azienda non le ha ancora finite - sia la concessione delle ulteriori 5 settimane (delle 9 previste dal dl Rilancio)
  • Per fruire delle ultime 4 settimane (per le quali adesso non è più necessario aspettare il 1° settembre, grazie al decreto 52-2020) bisognerà inviare, invece, una domanda distinta e successiva.

Quali sono le scadenze per l’invio delle domande?

Parlando di scadenze, il messaggio 2489 del 17 giugno 2020 dell’INPS chiarisce che:

  • Le domande devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • Per consentire, però, un graduale adeguamento al nuovo regime, il decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (cioè il 30° giorno successivo all’entrata in vigore del dl 52-2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande;
  • Le domande per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate entro il 15 luglio 2020;
  • Infine si prevede che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda (per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione) possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione di errore da parte dell'amministrazione.

Con il messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020, invece, l’INPS illustra cosa può fare l’azienda, quando la domanda è respinta perchè è stata inviata oltre i termini previsti (il c.d. termine decadenziale). Su questo punto, infatti, l'Istituto chiarisce che il termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, bensì riguarda solo il periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Pertanto l’azienda può sempre inviare una nuova domanda, riferita a un periodo differente. Questa possibilità vale per tutte le forme di cassa integrazione previste dal dl Rilancio, e cioè: CIGO, Assegno ordinario, CIGD e CISOA.

La disciplina del “periodo fruito”

Per quanto riguarda, invece, la gestione delle nuove 5 settimane da parte di quelle aziende che hanno già “fruito” delle prime 9 settimane di cassa integrazione previste dal Cura Italia, le informazioni sono contenute di nuovo nella circolare 84-2020. Anzitutto la circolare precisa che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate. È necessario, però, che le “nuove” 5 settimane siano collocate entro il 31 agosto 2020.

Inoltre si chiarisce che la domanda deve includere anche un’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”. Su questo punto interviene anche il messaggio nn. 2806 del 14 luglio 2020 in cui l’Istituto fornisce le istruzioni operative per consentire, alle aziende che richiedono l’assegno ordinario con causale “Covid-19”, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito” come parte integrante della domanda di concessione della prestazione. Alla domanda deve essere allegato anche un file excel in cui il datore di lavoro potrà calcolare e comunicare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite e risalire al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.

Per le richieste di assegno ordinario già inviate, il file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende. Si precisa che, in caso di mancata trasmissione del file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. La trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà quindi essere effettuata con la massima tempestività.

La cassa integrazione per le aziende della zona rossa

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni della zona rossa (oppure che hanno dipendenti che vi abitano) la CIGO e l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” si aggiungono ai trattamenti richiesti utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. 

Anche per queste aziende, ai fini dell’accesso ai nuovi trattamenti, valgono le regole del “periodo effettivamente fruito”. Pertanto, è possibile richiedere la CIGO o l’assegno ordinario per 13 settimane (con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”) e per ulteriori massimo 14 settimane (con causale “COVID-19 nazionale”).

Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti. Se, invece, i periodi non si sovrappongono, i lavoratori possono essere gli stessi.

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> Che cos'è il Reddito di emergenza

Le domande per la cassa integrazione in deroga (CIGD)

Come visto, anche la CIGD dura in tutto 18 settimane. Rispetto alla CIGO e all’assegno ordinario, però, il dl Rilancio prevede novità maggiori su questo fronte perchè le nuove 9 settimane andranno richieste all’INPS e non più alle regioni (come in genere avviene, invece, per la CIGD).

Come presentare domanda

Visti i diversi cambiamenti che si sono succeduti in questo periodo, il 1° luglio il governo ha pubblicato il decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 che fa chiarezza sulle modalità di presentazione delle domande di CIGD. Per quanto riguarda l’ente a cui presentare la domanda, viene chiarito una volta per tutte la situazione varia a seconda che l’azienda abbia ricevuto o meno l'autorizzazione sulle prime 9 settimane di CIGD (quelle previste dal dl Cura Italia). Pertanto:

  • Se l’azienda non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a tutte le prime 9 settimane di CIGD (relative al periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020), le domande vanno presentate alle Regioni (oppure nel caso delle aziende plurilocalizzate in almeno cinque regioni, al Ministero del lavoro)
  • Se l’azienda, invece, ha già ricevuto l’autorizzazione alle prime 9 settimane (indipendentemente dall'averle già utilizzate tutte), la domanda per le ulteriori 5 settimane previste dal dl Rilancio (per un totale quindi di 14 settimane) va presentata all’INPS
  • Sempre all’INPS, inoltre, vanno presentate le domande per le ultime 4 settimane previste dal dl Rilancio, nel caso l’azienda abbia terminato le 14 settimane (9 del Cura Italia + 5 del dl Rilancio) prima del 1° settembre (la novità introdotta dal decreto 52-2020).

Le tempistiche per la presentazione delle domande

Il decreto interministeriale 9-2020 fa chiarezza anche sulle tempistiche. In linea generale le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (o di riduzione) dell’attività lavorativa. Nello specifico:

  • In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del dl 52-2020 (cioè al 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata. 
  • Per le domande riferite a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine è fissato al 15 luglio 2020.

Come già detto, invece, il messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020 - che spiega cosa fare se la domanda viene bocciata perchè è stata inviata dopo le scadenze previste - vale anche per la CIGD. Per la cassa integrazione in deroga, però, il messaggio contiene anche un’altra informazione, sempre sul fronte “scadenze”. 

Nel messaggio 2901-2020, infatti, l’INPS spiega che per tutte le domande di CIGD relative alle 5 settimane (delle 9 previste dal dl Rilancio e che ora vanno chieste all’INPS e non più alle Regioni) per periodi di sospensione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio il termine di decadenza (che in teoria sarebbe stato il 17 luglio) deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto interminterministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato. Il decreto in questione è quello del 3 luglio (pubblicato il 24 luglio) che ha assegnato, infatti, la terza quota delle risorse 2020 (oltre 188 milioni) a: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria e Veneto.

Sempre sulle tempistiche, inoltre, il decreto interministeriale 9-2020 chiarisce anche il quadro che riguarda quei datori di lavoro che hanno commesso errori nella domanda. Indipendentemente dal periodo di riferimento, infatti, le aziende che abbiano erroneamente presentato domanda per i trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero diritto (o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione), possono presentare domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore. La presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020, ossia entro il 17 luglio 2020.

L’erogazione dei contributi

Infine per quanto riguarda i tempi per la concessione e l’erogazione dei trattamenti, il decreto 9-2020 conferma che la CIGD è concessa entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. In particolare:

  • Nel caso delle aziende che non hanno ancora sfruttato tutte le prime 9 settimane (quelle previste dal Cura Italia), ovvero istanze presentate alle Regioni o al Ministero del lavoro, i decreti di concessione sono trasmessi all’Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione
  • Nei casi di imprese a cui sono già state autorizzate, invece, tutte le prime 9 settimane, l’Inps, oltre ad autorizzare le domande, dispone, entro 15 giorni, una anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. 

L’efficacia dei provvedimenti di concessione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Chiaramente queste tempistiche valgono solo se il datore di lavoro ha inviato all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento, entro la fine del mese successivo a quello in cui si è collocato il periodo di integrazione salariale (ovvero se posteriore entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione). In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ovvero al 17 luglio 2020) se tale data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione (e gli oneri ad essa connessi) rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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> Le misure del dl Agosto

La CIGD per le aziende plurilocalizzate

Anche nel caso delle aziende plurilocalizzate, le domande delle nuove 9 settimane di CGID previste dal dl Rilancio devono essere presentate all’INPS. A confermarlo il decreto interministeriale 9-2020.

Un utile vademecum che fa il punto su quando spetta la CIGD per questo tipo di aziende e su come richiederla, è contenuto nel messaggio n. 3144 del 25 agosto 2020 dell’INPS, che ripercorre i principali messaggi pubblicati in questi mesi dall’Istituto, mettendo ordine a quello che c’è da fare per ottenere la cassa integrazione.

Per quanto rigiarda le modalità per la presentazione delle domande, esse sono state illustrate nel messaggio n. 2856 del 17 luglio 2020 che spiega che i datori di lavoro che hanno già ricevuto l’autorizzazione per l’intero periodo spettante (22 settimane per le unità produttive in zona rossa; 13 settimane per quelle nelle c.d. regioni gialle; 9 settimane per il resto delle aziende), possono presentare domanda all’INPS per le ulteriori 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Una volta fruite, le eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020 vanno richieste sempre all’INPS. Le aziende che, invece, devono ancora ricevere l’autorizzazione su tutte le prime settimane a cui hanno diritto (e che, come visto, variano a seconda di dove sono), devono presentare la domanda per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro. La domanda all’INPS, invece, potrà essere presentata solo per le settimane del dl Rilancio.

Con il messaggio n. 2946 del 24 luglio 2020, invece, l'INPS ha fornito le istruzioni tecniche per l’invio della domanda. Il servizio, infatti, è disponibile dal 24 luglio sul sito dell’INPS, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga INPS".

Particolarmente interessante è poi anche il messaggio n. 2328 del 6 giugno 2020 - evidenziato anche nel messaggio 3144-2020 - che consente alle aziende plurilocalizzate di inviare un numero minore di domande, unificandole in unità produttive accorpanti. In questo caso però la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è considerata irreversibile, e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga della CIGD.

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> Dl Agosto, nuove domande Cassa integrazione. I primi chiarimenti dall'INPS

La CIDG per le aziende in zona rossa e in zona gialla

Con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti, inclusi quelli per le aziende che si trovano nelle zone rosse o gialle.

Per loro, infatti, si precisa che le aziende con unità produttive nei comuni delle zone rosse (o con lavoratori che vi abitano), prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’INPS, devono completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori 3 mesi rispetto alle 9 settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (22 settimane complessive).

Stesso discorso per i datori di lavoro con unità produttive nelle c.d. regioni gialle (oppure che hanno lavoratori che vi abitano). Anche loro, infatti, prima di richiedere la CIGD direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nel caso specifico, ha una durata di ulteriori 4 settimane rispetto alle 9 previste per la generalità dei datori di lavoro (13 settimane complessive).

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> Dl Agosto: contributi a negozi e ristoranti

Come calcolare le prime 9 settimane fruite

Per semplificare la vita alle aziende, inoltre, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020 con i criteri di calcolo delle settimane. 

Fermo restando che i conti li fanno le Regioni e l’INPS, nel messaggio si chiarisce che le prime 9 settimane si ritengono fruite quando le giornate concesse oscillano all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive.

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> Dl Agosto: gli aiuti ai lavoratori autonomi e stagionali

Anticipo integrazioni salariali dal 18 giugno

Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 l’INPS ha recepito quanto disposto dal dl Rilancio che ha introdotto la possibilità che l'INPS, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento diretto, anticipi ai lavoratori in cassa integrazione una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.

Si tratta di una possibilità riconosciuta a tutte quelle domande di integrazione salariale (CIGO, Assegno Ordinario e CIGD) che vengono presentate dal 18 giugno in poi. Più nello specifico la circolare sottolinea due scadenze:

  • A regime (cioè per le domande presentate dal 18 giugno in poi), la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
  • Se però il periodo di sospensione (o di riduzione dell’attività lavorativa) è iniziato prima del 18 giugno 2020, la domanda va presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Quanto alle modalità, la circolare 78-2020 specifica che le domande possono essere presentate:

  • Per la CIGO, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" - "Cig Ordinaria";
  • Per la CIGD, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "CIG in Deroga INPS";
  • Per l'assegno ordinario, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "Fondi di solidarietà".

Per richiedere l'anticipazione del 40%, è necessario selezionare nella domanda l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI". Pertanto se non si vuole accedere al beneficio, l'azienda deve indicare espressamente l’opzione di rinuncia. Una volta confermata la richiesta di anticipo, bisogna inserire i seguenti dati:

  • Codice fiscale dei lavoratori interessati;
  • IBAN dei lavoratori;
  • Ore di cassa integrazione per ogni singolo lavoratore.

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> Come funziona il bonus colf e badanti

Cassa integrazione CISOA

Il decreto Rilancio fa anche slittare a 90 giorni la durata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per un periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine entro il 31 dicembre 2020. Questo trattamento è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

Come fare domanda

Anche in questo caso a far chiarezza ci pensa la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 secondo cui, a partire dalla data della sua pubblicazione le domande di concessione della CISOA per il Covid devono essere inviate con la nuova causale “CISOA DL RILANCIO” e possono essere presentate anche per i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.

Le domande di CISOA presentate con causale “COVID-19” nel periodo ricompreso tra la data del 19 maggio 2020 e la data di pubblicazione della circolare, sono convertite d’ufficio in domande con causale “CISOA DL RILANCIO”.

Le domande di concessione della CISOA con causale “COVID19”, presentate prima del 19 maggio 2020, seguono le ordinarie regole in materia e continuano ad essere gestite secondo i criteri di cui alla circolare n. 47/2020.

Le tempistiche per fare domanda

Per le domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, il termine di presentazione è individuato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione. In sede di prima applicazione, tale termine è fissato al 17 luglio 2020.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020.

Come già anticipato, la possibilità di presentare una nuova domanda (se la prima è stata bocciata perchè inviata oltre i termini) stabilita dal messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020, vale anche per la CISOA. Anche in questo caso, quindi, le aziende possono inviare una nuova istanza, eliminando semplicemente i periodi per i quali sono scaduti i termini per la richiesta di cassa integrazione.

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