Lavoratori turismo e non solo: bonus INPS mille euro, domande fino a meta' novembre
Come stabilito dal dl Ristori (dl 137-2020), c'è tempo fino al 13 novembre per richiedere l'indennità di mille euro prevista dal dl Agosto per alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Ecco le istruzioni da seguire per fare domanda all'INPS.
> Tutte le misure del decreto Agosto
Decreto Agosto: indennità fino a mille euro, a chi spetta
- Lavoratori del turismo e non solo
- Lavoratori dello spettacolo
- Disposizioni comuni
- Lavoratori marittimi
- Lavoratori sportivi
- INPS: istruzioni per la presentazione delle domande
Bonus da mille euro per lavoratori turismo e non solo
Con il decreto Agosto arriva una nuova indennità da mille euro per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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Possono accedere al bonus anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, cui è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. Per accedervi è necessario possedere una serie di requisiti:
- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto Agosto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
All'elenco dei beneficiari si aggiungono i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'indennità di mille euro spetta anche ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 5mila euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per ottenere il bonus, alla data di presentazione della domanda, non bisogna essere titolari né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione.
Bonus da mille euro per i lavoratori spettacolo
Con il decreto Agosto prosegue il sostegno del Governo al settore dello spettacolo, duramente colpito dall'emergenza coronavirus. I soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 del decreto Cura Italia, possono accedere infatti ad una nuova indennità pari a mille euro.
Il bonus viene erogato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Disposizioni comuni
I bonus non possono essere cumulati tra loro e neanche con l'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto Cura Italia, che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. Tuttavia, possono essere cumulati con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222-1984.
Inoltre, le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.
Indennità per i lavoratori marittimi
Per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 856-1986, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del decreto.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.
Bonus per i lavoratori sportivi
Il decreto Agosto estende al mese di giugno il bonus di 600 euro per i lavoratori sportivi, già previsto dal dl Cura Italia e dal decreto Rilancio.
Possono accedere al bonus i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto Cura Italia.
Le domande devono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari del bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio l'indennità è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.
> Consulta il testo della legge di conversione del decreto Agosto - Legge n. 126-2020
INPS: istruzioni per la presentazione delle domande
Dal 26 ottobre 2020 è attivo sul sito dell'INPS il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori:
- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Come stabilito dal decreto Ristori, le domande possono essere presentate fino al 13 novembre 2020. Dal 14 novembre 2020, pertanto, non sarà più possibile inviare le domande.
La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro.
Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il tutorial previsto per le altre indennità Covid-19.
Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.
Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato una domanda che risulta “respinta”, devono presentare una nuova istanza per l’indennità onnicomprensiva.
Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, l'INPS ha anche stabilito le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi e dell'indennità onnicomprensiva prevista dal dl Agosto.
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