In manovra i criteri di cofinanziamento dei fondi europei 2021-27. 50 miliardi al FSC
La legge di Bilancio n. 178-2020 in vigore dal 1° gennaio detta le regole per il cofinanziamento nazionale degli interventi a valere sui fondi europei 2021-27 a carico del Fondo di rotazione n. 183-87. E stabilisce le modalità di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) post 2020, cui sono assegnati 50 miliardi di euro.
Tutte le misure della legge di Bilancio 2021
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Manovra 2021 si gettano le basi per la programmazione della prossima Politica di coesione europea e nazionale. Da una parte, la legge di Bilancio indica i criteri per il cofinanziamento dei Programmi operativi sostenuti dai fondi europei 2021-27. Dall'altra, stabilisce le modalità di impiego del Fondo Sviluppo e Coesione post 2020.
Il cofinanziamento nazionale dei fondi europei 2021-27
Come nella precedente programmazione è il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183-1987 a garantire la copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea. Il cofinanziamento riguarda, in particolare, gli interventi a valere sulle risorse dei fondi strutturali europei FSE e FESR, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027.
Sarà il CIPE a definire, con apposita deliberazione, i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l’onere a carico del Fondo.
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Il Fondo di rotazione coprirà integralmente il cofinanziamento degli interventi a titolarità dei Ministeri e il 70% degli importi degli interventi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che dovranno assicurare il restante 30%. Inoltre, il Fondo potrà concorrere, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento di oneri relativi ad eventuali Programmi complementari a quelli cofinanziati dai fondi strutturali europei.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svilupperà e renderà disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.
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La programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione – FSC 2021-2027
Alla Manovra si deve anche la prima assegnazione di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il nuovo periodo di programmazione. 50 miliardi di euro, destinati per l’80% al Mezzogiorno e per il 20% al Centro-Nord, di cui:
- 4 miliardi per il 2021,
- 5 miliardi dal 2022 al 2029,
- 6 miliardi per il 2030.
La programmazione del Fondo dovrà attenersi agli obiettivi strategici relativi a alle aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale individuate dal Piano Sud 2030 e dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e garantire la coerenza con le politiche settoriali e di investimento e di riforma del Recovery Plan, il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse.
La ripartizione delle risorse sarà approvata su proposta del Ministro per il Sud, mentre sarà la stessa Cabina di regia del FSC istituita nel 2016 ad operare anche sulle risorse del Fondo per la programmazione 2021-2027 e a definire i Piani di sviluppo e coesione cui poi dovrà dare il via libera formale il CIPE.
Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione, il ministro per il Sud potrà comunque sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica eventuali interventi di avvio immediato a valere sul Fondo, che poi confluiranno nei Piani coerentemente con le aree tematiche cui afferiscono. In più, per gli interventi infrastrutturali più complessi e per gli interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, il ministro potrà indicare la necessità di procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo.
Per rafforzare la capacità amministrativa delle regioni del Mezzogiorno e migliorare la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla Politica di coesione europea e nazionale, la legge di bilancio 2021 stabilisce che le PA che hanno ruoli di coordinamento, di Autorità di gestione o di Organismi intermedi possono assumere nuovo personale in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente. Gli oneri sono a carico del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.
Consulta il testo della legge di Bilancio 2021 - Legge n. 178-2020 in Gazzetta ufficiale
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