Manovra, come cambia la legge Cinema nel 2024?

 

Tax credit cinema - Foto di Tima Miroshnichenko da PexelsIl disegno di legge di Bilancio 2024 introduce un restyling della legge Cinema (legge n. 220-2016), modificandola significativamente in più punti. Tra le novità rilevanti c'è anche la rimodulazione delle aliquote relative ad alcuni tax credit. Ecco una panoramica sui crediti d'imposta e i contributi per il settore in vigore dal prossimo anno.

Cosa prevede la legge Cinema e Audiovisivo

Ormai sette anni fa, la legge n. 220-2016 - nota più comunemente come 'legge Cinema' - ha realizzato una riforma che era attesa da oltre cinquant’anni con la creazione di un Fondo autonomo per il sostegno dell’industria cinematografica e audiovisiva, ponendo fine alla discrezionalità nell'attribuzione delle risorse nel comparto che aveva caratterizzato in precedenza il settore.

Con una dotazione di 400 milioni di euro l'anno, il Fondo supporta praticamente tutti gli strumenti a sostegno del settore, dagli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta ai contributi automatici, dalle agevolazioni selettive e quelle per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Parliamo, insomma, della principale misura prevista per il settore audioviso, su cui ora ha messo mano la legge di Bilancio 2024, aggiungendo e modificando diversi tasselli del "mosaico" rappresentato dalla legge Cinema. La manovra finanziaria di fatto rivoluziona la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, intervenendo nello specifico sugli articoli 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26 e 27 della legge n. 220-2016. Ecco una sintesi delle novità in arrivo per il settore. 

Riparto Fondo per il cinema e l'audiovisivo

In primo luogo, il DDL Bilancio interviene proprio sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (disciplinato dall'art. 13 della legge n. 220-2016).

Nel dettaglio, il provvedimento prevede che con decreto del Ministro della Cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, si provveda - come spiega il dossier della Camera sulla misura - "al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla relativa legge (e non più fra le tipologie di contributi previsti dalla legge tout court)".

Resta fermo, invece, che l'importo complessivo per i contributi selettivi (di cui all'articoli 26 della legge n. 220-2016) e per quelli destinati alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (di cui all'articolo 27, comma 1) non possa essere inferiore al 10% e superiore al 15% del Fondo.

Legge di bilancio 2024, il restyling della legge Cinema 

Oltre ad intervenire sul Fondo cinema e audiovisivo, la legge di Bilancio 2024 modifica molti dei crediti d'imposta e dei contributi previsti dalla legge Cinema. Nello specifico, le novità introdotte riguardano le seguenti categorie.

Produzione (art. 15 della legge n. 220-2016)

La manovra 2024 incide sul credito d’imposta per le imprese di produzione, sostituendo in parte l’art. 15 della legge n. 220-2016. La modifica in questione ha come focus la determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, in particolare:

  • per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%. È fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 220-2016, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40%;
  • per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base alle specifiche disposizioni dell'art. 12 della legge n. 220-2016, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.

Esercizio cinematografico (art. 17 della legge n. 220-2016)

Tra le misure che hanno subito mutamenti, c'è anche quella relativa al credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico. La nuova disposizione, che sostituisce quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 220-2016, stabilisce che alle imprese di esercizio cinematografico venga riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per:

  • la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive,
  • la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, 
  • l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Inoltre, in favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima sopra citata può essere innalzata fino 60%.

Potenziamento offerta cinematografica (art. 18 della legge n. 220-2016)

La manovra finanziaria interviene anche sul tax credit per il potenziamento dell'offerta cinematografica (prevista dall'art. 18 della legge n. 220-2016), raddoppiandone l'aliquota massima e favorendo le imprese di piccola e media dimensione. 

Nel dettaglio, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40% (precedentemente al 20%) dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60% degli stessi costi nel caso di PMI. 

Imprese non appartenenti al settore (art. 20 della legge n. 220-2016)

Cambia anche il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive, regolato dai commi 1 e 2 dell’art. 20 della legge n. 220-2016. 

In primo luogo, il DDL Bilancio elimina i titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il tax credit. In concreto, quindi, l'agevolazione non può più essere concessa ai titolari di reddito di impresa ai fini Irpef ma solo ai soggetti Ires.

Inoltre, lo stesso provvedimento specifica che il beneficio può essere riconosciuto in particolare per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Disposizioni comuni (art. 21 della legge n. 220-2016)

Vengono introdotte anche due importanti modifiche all’art. 21 della legge n. 220 del 2016, che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta.

La prima modifica stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della Cultura, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (il riferimento rimane alla legge n. 220 del 2016), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta:

  • eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese;
  • le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
  • la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. 

La seconda modifica dispone che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Contributi automatici (art. 25 della legge n. 220-2016)

A proposito dei contributi automatici, la manovra finanziaria integra quanto previsto dall'art. 25 della legge n.220-2016. Da un lato, si modificano le modalità operative per richiere i sussidi, intervenendo sui requisiti, sulle modalità di certificazione dei costi e sulle caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.

Dall'altro, si stabilisce che, a carico dei richiedenti, può essere richiesto il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dall'operazione sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. 

Contributi selettivi (art. 26 della legge n. 220-2016)

Quanto ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, scompare il riferimento, tra i destinatari dei contributi, ai film difficili, realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere.

I contributi sono adesso attribuiti non più da 15 esperti ma da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della Cultura tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore; a tal fine, è autorizzata una spesa nel limite di 500mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Contributi iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (art. 27 della legge n. 220-2016)

Infine, il DDL Bilancio dispone che, per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva i contributi sono attribuiti da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore, con autorizzazione di una spesa nel limite di 200mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.

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