Bonus ricerca – i costi ammissibili per prototipi e personale
L'Agenzia delle Entrate spiega a quali condizioni i costi per la realizzazione di prototipi rientrano tra le spese ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo.
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Rispondendo ai quesiti di un'associazione di imprese e parchi tecnologici e scientifici, con la risoluzione n. 122/E del 10 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulle attività di ricerca agevolabili e sull'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti al credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Il credito d'imposta ricerca e sviluppo
Il bonus ricerca e sviluppo può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
L'agevolazione è concessa con un’aliquota unica del 50% a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati, entro un importo massimo annuale di 20 milioni di euro.
Si tratta delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, in sostituzione della precedente formulazione che prevedeva un'intensità del 25%, elevabile al 50% solo con riferimento alle spese per il "personale altamente qualificato" impiegato nell’attività di ricerca e per i contratti di ricerca extra muros, e un tetto massimo annuale di 5 milioni di euro.
La distinzione delle varie categorie di spese continua ad avere rilevanza anche con il passaggio all'aliquota unica, a causa dei differenti oneri documentali previsti dalla normativa a carico dei beneficiari.
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Costi per la realizzazione di prototipi
Tra i quesiti posti dall'associazione all'Agenzia delle Entrate vi sono quelli relativi all'ammissibilità all'agevolazione:
- dei costi di acquisto dei materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario,
- delle lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso,
- dei contratti di sviluppo sperimentale, che comprendono lo studio di fattibilità tecnica, la progettazione, l'ingegnerizzazione e la realizzazione del prototipo di un nuovo macchinario e il suo test.
Per quanto riguarda il primo punto, l'Agenzia chiarisce che il semplice acquisto di materiali già disponibili sul mercato, anche se utilizzati per la realizzazione del prototipo, non è ammissibile all’agevolazione. Sono invece ammissibili tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo.
Quanto alle lavorazioni speciali strumentali alla realizzazione del prototipo, queste spese possono essere ricondotte alla voce "competenze tecniche". Laddove invece tali costi di esternalizzazione afferiscano ad attività riconducibili alla ricerca e sviluppo o abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, questi rientrano nella ricerca commissionata.
Infine, i contratti di sviluppo sperimentale sui prototipi rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros.
Costi per il personale
Un altro tema affrontato dalla risoluzione, in risposta a un quesito dell'associazione, riguarda l'ammissibilità dei costi relativi al personale non altamente qualificato che svolge la propria attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione.
In linea generale, chiarisce l'Agenzia, il personale non altamente qualificato può essere ricondotto nelle "competenze tecniche" anche qualora si tratti di soggetti non dipendenti dall’impresa.
Occorre però verificare che non ricorrano i presupposti perchè la prestazione svolta dal personale in rapporto di collaborazione rientri nel quadro delle attività di "ricerca commissionata".
Sempre in tema di lavoro, la risoluzione conferma anche l'ammissibilità dei costi per il personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato, a condizione che sia direttamente impegnato nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
> Risoluzione n. 122 del 10/10/17
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