Biometano nei trasporti – in vigore il decreto del 2 marzo 2018
In vigore dal 20 marzo il decreto che promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
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Particolarmente atteso sia dal settore agricolo che da quello che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti, il decreto che promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti - emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto quelli dell’Ambiente e dell’Agricoltura il 2 marzo 2018 - è approdato il 19 marzo in Gazzetta ufficiale, entrando così in vigore il giorno successivo.
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Con il decreto in questione l’Italia si pone l’obiettivo del 10% al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, al cui interno è stato fissato il sub target nazionale per il biometano avanzato e gli altri biocarburanti avanzati, pari allo 0,9% al 2020 e all’1,5% a partire dal 2022.
Il provvedimento è in linea con quanto previsto dalle Direttive UE sulla promozione dell’energia da fonte rinnovabile e dalla cosiddetta direttiva “ILUC”, relativa ai biocarburanti e al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, e di fatto anticipa quanto si sta decidendo a Bruxelles nella discussione sulla nuova proposta di direttiva sulle rinnovabili.
Biometano e biocarburanti nei trasporti: cosa prevede il decreto
Il meccanismo previsto nel decreto non incide sulle bollette del gas né dell’elettricità: infatti viene finanziato esclusivamente dai “soggetti obbligati” (operatori economici che vendono benzina e gasolio, e che quindi hanno da tempo l’obbligo di immetterne una parte sotto forma di biocarburanti, che quindi è oggi già incluso nel prezzo finale alla pompa).
E’ inoltre previsto che si sostituiscano biocarburanti per lo più di importazione (biodiesel) con biometano prodotto sul territorio nazionale, promuovendo la filiera nazionale, aiutando il ciclo dei rifiuti (FORSU) e gli agricoltori nazionali.
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Si pubblica di seguito un estratto dal decreto.
Disposizioni per biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione nei trasporti
Al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti nel territorio italiano vengono rilasciati un numero di certificati di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, quantificati secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto nel presente articolo. Il produttore trasmette mensilmente al GSE i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce.
I CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce.
Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti
Il GSE ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti con l’obbligo di connessione di terzi. Il ritiro avviene in corrispondenza dei punti di consegna del biometano nelle reti con l’obbligo di connessione di terzi oppure al PSV per il biometano proveniente da altri Stati esteri e ceduto al PSV, preferibilmente mediante procedura di asta pubblica. Il GSE stipula con i produttori di biometano avanzato contratti di ritiro e pagamento del biometano ritirato, avvalendosi di un contratto standard.
Con decreto del direttore generale della DGSAIE (direzione generale Statistiche ed analisi energetiche e minerarie del MISE), emanato annualmente, la prima volta entro il 31 dicembre 2018, è modificato il valore della quantità massima di biometano avanzato, relativa agli anni successivi al 2019, tenendo conto della effettiva disponibilità di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Con lo stesso decreto è eventualmente modificato il valore di riduzione percentuale del prezzo di ritiro del biometano avanzato per tener conto della necessità di copertura dei costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV.
Gli incentivi si applicano per le produzioni di biometano realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo.
Incentivazione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano
Il GSE riconosce al produttore stesso il valore dei corrispondenti CIC attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375 euro a certificato per la quantità massima annua.
I produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano provvedono autonomamente alla vendita di tali biocarburanti ai soggetti obbligati e con i quali hanno un contratto di fornitura, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti.
Il riconoscimento del valore dei CIC è effettuato dal GSE a valle della vendita ad un soggetto obbligato del biocarburante avanzato diverso dal biometano e dopo che lo stesso soggetto obbligato abbia trasmesso al GSE tutte le informazioni attestanti l’effettiva immissione in consumo sul territorio nazionale di tali biocarburanti.
Il biocarburante avanzato diverso dal biometano viene acquistato dai soggetti obbligati ad un prezzo massimo, espresso in Euro a tonnellata, pari alla media della quotazione mensile del mese precedente, pubblicate dal Platt’s, del prodotto entro il quale tale biocarburante viene miscelato per l’utilizzo finale come carburante e convertito in Euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€) calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.
Il GSE stipula con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard.
Riconversione di impianti a biogas esistenti
Le indicazioni relative alle disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasport e all’incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti sono applicate in misura pari al 100% dei CIC spettanti all'analogo nuovo impianto, nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano.
Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti, che beneficino di incentivi sull’energia elettrica prodotta e che a seguito della riconversione a biometano vogliano mantenere una parte della produzione di tale energia elettrica, le disposizioni si applicano qualora il produttore accetti la condizione che, a seguito della riconversione, l’incentivo spettante su detta produzione residua di energia elettrica sia erogato, per l’intero periodo residuo di diritto, che non deve essere inferiore a tre anni dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito, su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata, misurata dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’incentivo sull’energia elettrica (in assetto solo elettrico) fino alla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione del biometano in assetto riconvertito.
Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell’incentivo spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.
Il periodo di diritto al rilascio dei CIC per la produzione di biometano è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti. Qualora l’impianto da riconvertire abbia terminato alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i CIC di sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti.
Procedura di qualifica
Il produttore che intenda accedere alle disposizioni previste dal decreto, presenta domanda al GSE per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. La domanda deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilità.
Il GSE valuta la domanda e ne comunica l’esito della valutazione ai produttori entro 120 giorni dalla data di ricevimento, determinando in via presuntiva il quantitativo di CIC rilasciabili, sulla base dei dati tecnici dichiarati dallo stesso produttore.