Sismabonus - nessun beneficio se asseverazione e’ tardiva
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il progettista dell’intervento deve attestare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Altrimenti non si accede al sismabonus.
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Per ottenere il sismabonus l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio sismico, redatta da un professionista, dev’essere allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non successivamente.
E’ quanto chiarisce il Fisco nella risposta n. 31 dell’11 ottobre 2018.
Cos’è il sismabonus
La detrazione che va sotto il nome di sismabonus, introdotta dal decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013, copre le spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, con percentuali variabili: si parte dal 50% per gli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
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I chiarimenti del Fisco
Un contribuente, che ha demolito un edificio murario con gravi carenze statiche per ricostruire un nuovo edificio abitativo in legno avente lo stesso perimetro e la stessa volumetria, ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se può fruire del sismabonus in caso di presentazione tardiva dell’asseverazione, dato che l’attestazione andrebbe presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
Nel rispondere all’interpello l’Agenzia ricorda il decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, che ha definito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
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Il decreto prevede che:
- il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
- il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente;
- il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
- l’asseverazione e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali.
La disciplina, pertanto, richiede la contestuale allegazione del progetto, come asseverato dal progettista, alla Scia e il deposito presso lo sportello unico. Quindi, la presentazione tardiva dell’asseverazione non consente di fruire del sismabonus.