Iper ammortamento - agevolazione anche per contatori intelligenti
L’iper ammortamento vale anche per il costo di sostituzione di contatori tradizionali con contatori intelligenti, i cosiddetti smart meters. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate.
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Con il principio di diritto n. 2 del 1° febbraio 2019, l’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti inerenti l'applicazione dell’iper ammortamento, la maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e replicata dalle Manovre 2018 e 2019.
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Il caso oggetto di analisi riguarda una società che opera nel settore della distribuzione del gas che deve procedere all’installazione di contatori intelligenti (smart meters) in sostituzione dei contatori tradizionali ed ha chiesto chiarimenti al Fisco circa la possibilità di beneficiare dell’iper ammortamento.
È stato inoltre chiesto all’Agenzia delle entrate se possono essere inclusi nell’importo dell’investimento eventualmente agevolabile anche i costi di installazione dei nuovi contatori e se è possibile, trattandosi di beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro, di fruire eventualmente per intero del beneficio nell’anno di entrata in funzione/interconnessione dei singoli beni.
Iper ammortamento: i chiarimenti del Fisco
Per l’investimento in questione, è possibile beneficiare dell’iper ammortamento nell’ipotesi in cui i contatori operino a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto (anche se lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisce oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas).
Solo in tale circostanza i beni in questione possono essere ricondotti all’interno dell’elenco contenuto nell’allegato A della legge di Bilancio 2017, nel quale sono indicati i beni per i quali è possibile beneficiare dell’iper ammortamento.
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Se il costo di installazione del singolo contatore è sproporzionato rispetto al costo del contatore medesimo, la quota parte di costo di installazione rilevante ai fini dell’iper ammortamento non deve eccedere il 5% del prezzo del contatore.
Quanto alla possibilità di fruire del beneficio integrale nel singolo periodo d’imposta in ragione del fatto che il costo del singolo bene non eccede l’importo di 516,46 euro, il Fisco ha escluso la possibilità di procedere in tal senso nella casistica in esame.
L’Agenzia delle entrate, condividendo una precedente ricostruzione effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico, ha rilevato che costituisce attuazione di un ampio e unitario programma di trasformazione e ammodernamento dei vari impianti l’acquisto dei vari contatori. In ragione di ciò, ai fini dell’ammortamento del costo complessivo sostenuto è necessario far riferimento a quanto stabilito dall’art. 102 TUIR e ai coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988.
> Agenzia delle entrate: principio di diritto n. 2 del 1° febbraio 2019