Manovra 2019 - ammortamenti, mini Ires e Nuova Sabatini, le novita’
La legge di Bilancio 2019 proroga, con ritocchi, l’iper ammortamento e segna l'addio al super ammortamento. In compenso, spunta la mini Ires per le imprese che investono in nuovi impianti o in beni strumentali. Rifinanziata la Nuova Sabatini.
> DEF - i piani del Governo per imprese, PA e famiglie
La Legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, prevede importanti novità per le imprese, non tutte positive.
Addio al super ammortamento
Il testo della Manovra 2019 segna infatti la fine del super ammortamento, la deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi).
> Super e iper ammortamento: cosa c'è da sapere
Resta l’iper ammortamento, ma cambia
Prevista invece la proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento), la maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Si allungano quindi i tempi: gli investimenti agevolabili devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Salta, però, la maggiorazione del costo unica (era del 150%). Con la Legge di Bilancio 2019 tale maggiorazione avrà un’intensità variabile, nella misura del:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione non si applica invece sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
Confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’allegato B della legge 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento.
L’introduzione di una misura variabile di maggiorazione del costo dell’investimento rischia di portare con sé alcune criticità, in particolare per quanto riguarda il calcolo dell’agevolazione in presenza di investimenti plurimi che eccedono le soglie indicate.
Mini Ires per le imprese che investono
A compensare il venir meno del super ammortamento spunta la mini Ires per le imprese che investono in nuovi impianti o in beni strumentali e per quelle che assumono nuovo personale.
L’aliquota scenderà infatti dal 24 al 15% sugli utili accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e destinati alla realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, al completamento di opere sospese, all’ampliamento, alla riattivazione, all’ammodernamento di impianti esistenti e all’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli.
Addio IRI e ACE
Addio ad altre due agevolazioni, l’Imposta sul reddito imprenditoriale (Iri) al 24% che avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo anno e l’Aiuto alla crescita economica, che consentiva di dedurre dal reddito d’impresa una quota del nuovo capitale investito in azienda.
Buone notizie per la Nuova Sabatini
Rifinanziata invece la Nuova Sabatini, il regime di aiuto per agevolare l’accesso al credito delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
> Nuova Sabatini - procedure semplificate per accedere all’agevolazione
La Manovra prevede un rifinanziamento di 480 milioni di euro per la misura, e nello specifico: 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2023 e altri 48 milioni di euro per il 2024.