Editoria online – Agenzia Entrate su Iva al 4% per banche dati
L'Agenzia delle Entrate spiega in quali casi l’aliquota Iva agevolata del 4% si applica anche alle banche dati che consentono l'accesso a contenuti editoriali.
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A fare il punto è una nota a cura dei consulenti dello Studio Bianco, pubblicata dall'Associazione nazionale editoria di settore (ANES), che ripercorre l'intera vicenda dell'aliquota Iva ridotta per l'editoria elettronica, fino ad arrivare alla risposta all’interpello n. 69 del 1 marzo 2019 con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di accesso all'Iva agevolata per gli abbonamenti alle banche dati.
L'aliquota Iva agevolata per l’editoria elettronica
Inizialmente, ricorda il documento, l’aliquota Iva del 4% era riservata ai soli prodotti editoriali cartacei. La legge di Stabilità del 2015 ne ha poi previsto l'applicazione anche ai cosiddetti e-book, cioè a tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, e successivamente la legge di Stabilità per il 2016 l'ha estesa anche agli altri prodotti editoriali on-line.
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A confermare il percorso intrapreso dall'Italia è poi intervenuta la Direttiva UE n.1713 del 2018 che, a decorrere dal 26 novembre 2018, ha sancito la legittimità dell’applicazione della aliquota Iva agevolata a libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati.
La definizione di ISBN e ISSN
Il requisito per l'applicazione dell'Iva al 4% è l'identificazione del prodotto editoriale con l’ISBN o con l’ISSN: il primo, per esteso International Standard Book Number, è il codice che identifica il libro ed anche tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro; il secondo, International Standard Serial Number, è invece il codice che identifica periodici, riviste, giornali, annuari, collane monografiche e tutte le altre tipologie di pubblicazioni in serie.
In base alle definizioni internazionali di ISSN - prodotti editoriali qualificabili come “continuing resources”, cioè prodotti non definitivi ma soggetti a continui aggiornamenti - anche le banche dati rientrano nell'elencazione dei prodotti identificabili dall'International Standard Serial Number.
Applicazione dell'Iva ridotta alle banche dati
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rispetto a due questioni: da una parte, se il riferimento al codice ISSN debba essere riferito alla banca dati oppure ai prodotti editoriali che la banca dati consente di fruire per poter accedere all'Iva agevolata; dall'altra, se dopo l’entrata in vigore della Direttiva UE n. 1713 del 2018 sia ancora necessario il codice ISSN e ISBN per fruire dell'Iva ridotta sui prodotti editoriali on-line.
Per quanto riguarda il primo interrogativo, l'Agenzia ha chiarito che l’aliquota ridotta del 4% è applicabile solo se l’abbonamento alla banca dati consente di “acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci di agenzie di stampa, libri e periodici muniti di codice ISBN e ISSN”.
L'abbonamento alla banca dati è invece soggetto ad Iva con aliquota ordinaria se consente l’accesso a prodotti diversi quali, ad esempio, codici normativi, raccolte giurisprudenziali e di prassi, guide pratiche e normative, che non costituiscono edizioni digitali di giornali, periodici e libri.
Il codice ISSN (o ISBN per i libri), insomma, deve identificare, non tanto la banca dati in sé, quanto i contenuti editoriali che essa rende fruibili. Sono infatti i prodotti editoriali a dover avere le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.
Questo requisito non è in contraddizione con la Direttiva UE n.1713 del 2018, come chiarito dall'Agenzia attraverso la risposta all'interpello n. 69 del 1° marzo 2019, relativo al caso dell’abbonamento ad una banca dati rivolta ad un'utenza prevalentemente professionale che consente agli abbonati di acquisire il contenuto di codici normativi, raccolte giurisprudenziali e di prassi, guide pratiche e normative, scadenziari degli adempimenti, contratti di lavoro e simili.
Secondo la società istante, in virtù della Direttiva UE, l’attribuzione dei codici ISSN o ISBN non è richiesta ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta ai prodotti editoriali diffusi per via elettronica. L'Agenzia, invece, ha chiarito che, anche se la normativa europea non prevede questo requisito, la scelta del legislatore nazionale “risponde all’esigenza di adottare a livello internazionale dei criteri comuni per l’identificazione univoca del prodotto” editoriale oggetto della disposizione agevolativa e che, anche dopo l’entrata in vigore della Direttiva, l’attribuzione del codice ISSN e ISBN resta obbligatoria, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta.
Nel caso oggetto dell'interpello, quindi, il Fisco conferma che gli abbonamenti alla banca dati in esame non possono fruire dell’Iva agevolata, in quanto i prodotti messi a disposizione non sembrano possedere le caratteristiche richieste.
Un'interpretazione coerente con l'impianto normativo europeo e nazionale, il quale però – osserva la nota dello Studio Bianco – non sembra essere al passo con l’evoluzione del mercato editoriale, continuando ad ammettere l’applicazione di due aliquote Iva diverse per prodotti che possono avere lo stesso contenuto.
“La banca dati identificabile con un proprio codice ISSN contenente una raccolta di leggi, giurisprudenza e prassi amministrativa è soggetta ad aliquota Iva ordinaria. Questa banca dati, tuttavia, ha le stesse caratteristiche di contenuto di un codice normativo cartaceo identificabile con un codice ISBN, acquistabile in libreria, che riporta la stessa raccolta di leggi, giurisprudenza e prassi amministrativa della banca dati, ma che è qualificabile, sotto il profilo Iva, come un “libro” soggetto ad aliquota agevolata”.
> Copyright - appello dei settori culturali e creativi al Parlamento UE
> Risposta n. 69 del 1° marzo 2019 – Trattamento ai fini Iva della fornitura di banche dati
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