Pannelli solari su beni merce - niente ecobonus ne’ super ammortamento
Doppio no del Fisco a una società esercente attività di locazione immobiliare che, avendo installato dei pannelli solari su uno dei beni aziendali, ha chiesto di poter fruire sia dell’ecobonus che del super ammortamento.
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Manca il requisito indispensabile della “strumentalità”, sostiene l’Agenzia delle entrate rispondendo alla richiesta di una società svolge attività di locazione immobiliare di beni propri o presi in leasing.
Pannelli solari su beni merce: non valgono nè ecobonus nè super ammortamento
La società istante riteneva di poter fruire, con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dei pannelli solari, sia della disciplina del super ammortamento (in capo alla società) sia della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, il cosiddetto ecobonus (in capo ai soci). Secondo la società, infatti le due agevolazioni hanno presupposti diversi.
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La stroncatura del Fisco è arrivata con la risposta n. 95/2019: in base alle disposizioni normative e alle interpretazioni fornite in precedenti documenti di prassi, occorre far riferimento, per l’ecobonus, agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi, e non anche ai soggetti che ne fanno commercio, per il super ammortamento, ai fabbricati strumentali utilizzati nell’attività esercitata e non ai beni oggetto della stessa.
Nel documento il Fisco ricorda che, per quanto concerne l’ecobonus, con la risoluzione n. 303/2008 è stato evidenziato come la norma istitutiva della detrazione per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali fosse finalizzata a incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso la concessione di un beneficio “…che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.
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Interpretazione confermata anche nella risoluzione 340/2008, in cui è stato affermato, a proposito della possibile fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, che la stessa compete “…con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale…” e non può essere utilizzata per i beni oggetto dell’attività esercitata.
Per quanto riguarda, invece, il super ammortamento, con la circolare n. 4/2017 è stato precisato che i beni oggetto di investimento devono risultare strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. Questa, pertanto, non è fruibile in riferimento ai beni merce.