PIR – il decreto attuativo sui Piani individuali di risparmio
Arriva in Gazzetta ufficiale l'atteso decreto attuativo della legge di Bilancio 2019 con la nuova disciplina in materia di Piani di risparmio a lungo termine (PIR).
> La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate sui PIR
La manovra 2019 ha introdotto una serie di novità per i Piani individuali di risparmio di nuova costituzione, con l'obiettivo di sostenere maggiormente PMI e startup, finora destinatarie di una parte marginale degli investimenti.
I PIR sono Piani di risparmio i cui rendimenti beneficiano di un regime di esenzione fiscale a condizione che siano detenuti per almeno 5 anni e rispettino alcune condizioni, fra le quali che almeno il 70% del Piano sia investito in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia) e che di questo 70% almeno il 30% sia investito in società non quotate sul FTSE MIB o indici equivalenti. Possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti nel Paese e nel limite di 30mila euro annui e di 150mila euro totali.
Per i nuovi PIR la legge di Bilancio 2019 stabilisce che in ciascun anno solare di durata del Piano e per almeno i due terzi dell'anno stesso, all'interno della quota del 70% siano rispettati valori minimi di investimento in strumenti finanziari emessi da PMI e in quote o azioni di Fondi per il Venture capital.
Soddisfatta del decreto attuativo l'AIFI, l'Associazione italiana Private equity, Venture capital e Private debt, che ha visto accolte alcune indicazioni indirizzate al Governo. Per i Piani di risparmio costituiti a partire dal primo gennaio 2019 si prevede infatti, senza gradualità, che una quota pari al 3,5% dell’ammontare complessivo sia vincolata in quote o azioni di Fondi per il Venture capital o di Fondi di fondi per il Venture capital. Saranno i Fondi, come richiesto dall'Associazione, a compiere la verifica sulle PMI target al momento dell’investimento iniziale, assicurandosi che non abbiamo operato in alcun mercato oppure operato da meno di 7 anni. Sarà possibile derogare a tale limite temporale solo rimanendo entro i 15 milioni di euro previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato.
"Siamo a disposizione per l’apertura immediata di un tavolo di confronto e lavoro", dichiara il presidente AIFI, Innocenzo Cipolletta. "L’associazione vuole supportare l’attività dei gestori PIR nel lancio dei nuovi prodotti che potranno essere strumento di supporto alla crescita dell’innovazione in Italia".
> Piani individuali risparmio – PIR: decreto attuativo entro febbraio
Il decreto attuativo sui PIR
Nello specifico il provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale stabilisce che la quota del 70% del valore complessivo del Piano di risparmio a lungo termine deve essere investita:
- a) per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili;
- b) per almeno il 5% in quote o azioni di Fondi per il Venture capital, o di Fondi di fondi per il Venture capital.
Al fine del computo della quota del 5% del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili, e della quota del 70% dei capitali raccolti dai Fondi per il Venture capital, si considerano ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.
Ciascuna PMI emittente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e ciascuna PMI i cui strumenti finanziari siano oggetto di investimento da parte dei Fondi per il Venture capital non può ricevere un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.
Il decreto prevede inoltre che i soggetti presso i quali sono costituiti i PIR acquisiscano dalle PMI emittenti gli strumenti finanziari detenuti nei Piani una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che l'impresa non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.
Resta possibile effettuare investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni, a condizione che il piano aziendale lo preveda, non si sia superato l’importo massimo di 15 milioni e che l’impresa non sia diventata collegata di un’altra impresa, a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI. Anche in questo caso è richiesta l'acquisizione, al momento dell’investimento iniziale, del piano aziendale della PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni.
Il decreto ammette anche la possibilità di acquistare quote o azioni di una PMI non quotata da un investitore precedente, ma solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50% dell’ammontare complessivo dell’investimento.
L'obbligo di acquisire dalle PMI oggetto di investimenti una dichiarazione che attesti il mancato superamento della soglia di 15 milioni di euro a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio vale anche per i Fondi per il Venture capital e anche in questo caso è possibile investire nelle PMI ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni, se il piano aziendale iniziale lo prevede, se non si è superato l’importo massimo e l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, a meno che non si tratti di una PMI.
Infine, è ammesso anche per i Fondi di Venture capital l'acquisto di quote o azioni di una PMI ammissibile da un investitore precedente, a patto che ciò avvenga in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50% del valore complessivo dell’investimento.
> PIR - i chiarimenti del MEF sui Piani individuali di risparmio
> Decreto 30 aprile 2019 - Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine