ANAC - aggiornate le Linee guida 4 su affidamento sotto soglia
Per consentire l’archiviazione della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea contro l'Italia, l’ANAC ha aggiornato le Linee guida n. 4 relative alla disciplina da seguire per l’affidamento dei lavori sottosoglia.
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L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato la delibera n. 636-2019 di aggiornamento delle Linee guida n. 4 che disciplinano le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” .
L’aggiornamento si è reso necessario alla luce della procedura di infrazione n. 2018/2273 intrapresa da Bruxelles contro il nostro Paese in materia di criteri di affidamento per gli appalti che mostrano un interesse transfrontaliero certo, poi estesa a tutti gli appalti con una soglia non sufficientemente elevata, a prescindere dall’interesse transfrontaliero della gara.
In particolare, con la Delibera, approvata il 10 luglio 2019, sono stati aggiornati i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida.
Come cambiano le Linee guida ANAC
Rispetto alle precedenti Linee guida, aggiornate al Decreto Legislativo n. 56-2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, il nuovo punto 1.5 prevede alcune precisazioni relative ai criteri per accertare la presenza o meno del carattere transfrontaliero dell’appalto.
In particolare, il nuovo testo prevede che “Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l’importo dell’appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell’appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente, dell’esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri”.
Su questo punto il nuovo art. 1.5 continua precisando che “possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento”, proseguendo con la specificazione che “è necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo”.
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Per quanto riguarda l'articolo 2.2, la nuova versione mantiene inalterata la prima parte dell’articolo che prevede che “per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire”.
La nuova versione dell’articolo interviene, invece, con l'aggiunta del seguente paragrafo: “quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. Per l’effetto: se il valore complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo – qualunque esse siano – non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, il privato potrà avvalersi della deroga di cui all’articolo 16, comma 2 bis, d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, esclusivamente per le opere funzionali; al contrario, qualora il valore complessivo di tutte le opere superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali. Per opere funzionali si intendono le opere di urbanizzazione primaria (ad es. fogne, strade, e tutti gli ulteriori interventi elencati in via esemplificativa dall’articolo 16, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la cui realizzazione è diretta in via esclusiva al servizio della lottizzazione ovvero della realizzazione dell’opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire e, comunque, quelle assegnate alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo a costruire”.
Le modifiche apportate agli articoli 2.3 e alla lettera j dell’art. 5.26 riguardano, invece, l’aggiunta di nuovi riferimenti normativi.
L’aggiornamento delle Linee guida e lo Sblocca cantieri
Nel corso dell’aggiornamento delle Linee guida n. 4 è intervenuta l’approvazione del decreto Sblocca cantieri che, tra le altre cose, ha modificato l'assetto del Codice dei contratti pubblici in termini di disposizioni attuative.
Lo Sblocca cantieri, infatti, ha stabilito il superamento del c.d. sistema della “soft law”, ovvero delle Linee Guida dell’ANAC, a favore del ritorno del Regolamento Unico di attuazione che dovrebbe essere adottato entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.
Nell’attesa che ciò avvenga, lo Sblocca cantieri ha comunque previsto la facoltà per l’ANAC di modificare le Linee guida n. 4 ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273.
> Sblocca Cantieri: pubblicato in Gazzetta Ufficiale
> Consulta la Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019
> Consulta le Linee guida n. 4 aggiornate al 10 luglio 2019
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